Per ora è una proposta, ma va valutata entro il complessivo scandalo dell’Horsegate: alcuni deputati del Parlamento Europeo (Comitato Ambiente, Sicurezza Alimentare e Salute Pubblica) hanno suggerito di includere il controllo dell’origine in etichetta su tutti i prodotti a base di carne, inclusi quelli trasformati
Il Parlamento europeo ha poteri di co-decisione in materia con gli Stati membri. Questo implica la possibilità di introdurre emendamenti, che cionondimeno dovranno poi nel caso essere ratificati dal Consiglio dei Ministri. Inoltre, avrebbero mosso accuse alla Commissione Europea di aver perso una opportunità circa l’inserimento di tale requisito nel nuovo piano di controlli ufficiali.
La risposta
Il Commissario alla Salute Tonio Borg, sebbene abbia riconosciuto l’interesse montante da parte di molti Stati per controlli estesi sulla provenienza dei prodotti carnei, ha fatto valere la scelta di non includere questo aspetto nel nuovo sistema dei controlli ufficiali: spiegando di essere in attesa della valutazione di impatto attesa sul Regolamento di Informazione ai Consumatori (Reg. (UE) 1169/2011).
In base a tale regolamento infatti, vi sarà obbligo di indicare origine del prodotto per carni suine, ovine caprine,e pollame a partire dal 13 dicembre 2014. Ma cosa si intende per origine, e in base a quali presupposti andrà indicata? Ancora: per gli altri tipi di carne? E quando viene usata come ingrediente?
Tali aspetti sono attualmente al centro del dibattito. Vediamoli.
Una sintesi del dibattito UE
Entro 13 dicembre 2013 ci si attendono i seguenti passaggi evolutivi, a norma del dettato del Reg. (UE) 1169/2011:
– La trasmissione di una apposita relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e Consiglio circa preferibilità di uso di “country of origin” o invece –di “place of provenance” (circa carne suina, caprina, ovina, pollame, che include anche anatre, oche, tacchini, faraone- ad eccezione dei fegati).
Solo dopo una adeguata definizione in questo senso potranno essere coerentemente etichettati i prodotti carnei.
Coldiretti e gli agricoltori europei in genere hanno insistito sulla necessità di differenziare- per trasparenza rispetto al consumatore- il “luogo di produzione” (riferibile a dove l’animale è stato allevato o dove il prodotto è stato raccolto) dal “paese di origine” (riferibile al luogo dove il prodotto ha subito l’ultima, sostanziale lavorazione). Ad oggi una difficoltà maggiore deriva: dalla mancata chiarezza su cosa si intenda place of provenance, con possibili problemi per la parte agricola
-per le carni utilizzate come ingrediente: la presentazione da parte della Commissione di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza .
-Entro tale data inoltre la CE propone anche la definizione circa “ingrediente primario” (tale definizione a norma dell’art. 26.3 è rilevante in quanto in caso la provenienza ingrediente primario sia diversa da alimento finale, va indicata).
Altri tipi di carne?
Entro 13 dicembre 2014: la CE presenta relazione al PE e Consiglio su idoneità (fattibilità +opportunità) di etichettare obbligatoriamente con country of origin-place of provenance: altri tipi di carne (es, coniglio, equina…), ma anche:
· il latte e il latte come ingrediente
· alimenti non trasformati
· prodotti monoingrediente
· ingredienti oltre il 50% sull’alimento.
Ricordiamo che durante la gestazione del reg. 1169 la maggor parte dei deputati europei si è dimostrata a favore dell’indicazione dell’origine per tutti i tipi di carne. Ma il Consiglio si era opposto. Anche se a seguito dell’Horsegate, complice la pressione dei cittadini, molti Stati hanno cambiato opinione, appoggiando un uso più esteso dell’indicazione in etichetta dell’origine. Oggi molti ritengono possibile un accordo tra Parlamento e Consiglio. Borg si è dichiarato ugualmente possibilista. In ogni caso andrà affrontato – ha continuato- anche il problema del costo dei controlli.
sicurezzaalimentare.it – 12 maggio 2013