Il sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione ha risposto in Commissione alle interrogazioni parlamentari dei deputati Mongiello, Oliverio, Caparini, Caon e Valiante sull’attuazione dell’obbligo di indicazione in etichetta del Paese d’origine o del luogo di provenienza a partire dal 1 aprile 2015, con particolare riferimento alle carni suine. “Il regolamento europeo 1337/2013 – ha chiarito Castiglione- prevede la possibilità di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni”. Ha sottolineato inoltre “con soddisfazione” che il provvedimento comunitario e le modifiche introdotte rappresentano “un risultato notevole a beneficio dei consumatori, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del made in Italy”.
Di seguito il testo integrale dell’intervento del sottosegretario Castiglione
Interrogazioni 5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante: Sull’attuazione dell’obbligo di indicazione in etichetta del Paese d’origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine.
TESTO DELLA RISPOSTA del sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione
??Per quanto concerne l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari con particolare riferimento alle carni suine e le altre iniziative a tutela dell’agroalimentare made in Italy, ritengo importante ricordare innanzitutto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sempre svolto un suolo determinante nelle sedi europee, concertando la posizione negoziale in materia di tracciabilità con il Ministero della salute, al fine di coniugare le esigenze di tutela dei consumatori e di difesa della produzione italiana sui mercati nazionali ed esteri.
??Ciò premesso, segnalo con soddisfazione la recente adozione, anche grazie al sostegno dell’Italia, del regolamento di esecuzione (UE) n.?1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che stabilisce i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, quindi con un largo anticipo rispetto al termine del 13 dicembre 2014 di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n.?1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
???Tra le nuove prescrizioni è stata introdotta quella relativa all’indicazione trasparente del Paese di origine, o il luogo di provenienza, nel quale gli animali sono stati allevati e macellati, dando così attuazione concreta al citato articolo 26 del regolamento (CE) n.?1169/2011.
??La modifica del quadro giuridico europeo di riferimento rappresenta, dunque, un risultato notevole a beneficio dei consumatori poiché garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del made in Italy.
??A tal proposito si può affermare che le modifiche apportate al testo originario proposto dalla Commissione, tra le quali il raddoppio, del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell’animale, sono state sostenute in sede negoziale dalla delegazione italiana proprio con la finalità di evitare di fornire al consumatore informazioni con modalità poco trasparenti o addirittura fuorvianti rispetto alla realtà produttiva, contribuendo quindi a dare maggiore chiarezza circa le procedure da seguire per l’apposizione delle diciture in etichetta che segue anche la carne suina nelle varie fasi di commercializzazione e alla tutela del «made in Italy».
??Il regolamento di esecuzione suindicato prevede la possibilità di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni secondo lo schema seguente:
???PER TUTTE LE SPECIE – l’indicazione «ORIGINE ITALIA» può essere utilizzata solo se: l’animale è nato, allevato e macellato in Italia;
???SUINI – l’indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; l’animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore agli 80 kg; l’animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia;
???OVI-CAPRINI: l’indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia; l’animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia;
???POLLAME: l’indicazione «ALLEVATO IN ITALIA» può essere utilizzata solo se: l’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia; l’animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia.
??Nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n.?1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il citato regolamento di esecuzione n.?1337/2013 consente anche la possibilità di integrare le informazioni sull’origine sopra sintetizzate, con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne, tra cui un livello geografico più dettagliato.
??Il sistema europeo sintetizzato si applicherà a partire dal 1o aprile 2015.
??Nella consapevolezza della valenza concreta di quanto raggiunto a livello europeo, le istituzioni italiane saranno impegnate affinché il predetto regolamento sia applicato in modo concreto e conforme in relazione a tutte le disposizioni in esso contenute.
??Si fa presente, comunque, che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento degli allevatori di suini italiani produce carne nel rispetto dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
??I disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello comunitario, impongono che i suini appartenenti a razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e seguendo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento.
??Gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati da questo Ministero, i quali monitorano la certificazione dei suini destinati alla trasformazione, le movimentazioni degli animali lungo tutto la filiera, attraverso dei sistemi di tracciabilità degli animali nonché dei trasformati.
??L’allevatore degli animali destinati all’allevamento applica all’animale il proprio codice e il mese di nascita tramite un timbro indelebile sulla coscia entro 30 giorno dalla nascita. I suini destinati al macello, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), vengono certificati attraverso i tatuaggi relativi all’allevamento di nascita, alla partita ed al tipo genetico prevalente. La CUC è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini nel corso della loro vita in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone il proprio codice di identificazione (PP) su ogni coscia, dopo aver accertato che essa possieda i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Tale codice sarà necessario allo stagionatore per identificare e registrare la carne all’inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato.
??Pertanto, risulta evidente che per i prodotti di qualità le azioni fraudolente hanno margini ridotti e che i sistemi di controllo e di vigilanza adottati offrono valide garanzie per i consumatori.
??Per ciò che concerne il sistema di tutela del made in Italy e fanti-contraffazione, mi preme anche ricordare che l’articolo 4, comma 49, della legge n.?350 del 2003 prevede anche il divieto dell’uso ingannevole «di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana» allorché ciò non risulti conforme a verità, con conseguente applicabilità dell’articolo 517 del codice penale.
??Rimane la possibilità legittima, ai sensi del codice unico doganale europeo (Reg. UE 2913/92), di produrre con materia prima importata da Stati esteri, ma garantendo al consumatore la trasparente informazione sulla provenienza della materia utilizzata e quindi sull’origine del prodotto finale.
??I controlli per la tutela e la riconoscibilità del made in Italy sono, pertanto, svolti in tutte le fasi della filiera produttiva secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali ed europee.
??L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l’autorità nazionale specificatamente impegnata a garantire l’efficacia delle azioni volte a difendere la qualità e l’identità dei nostri prodotti e che, a tal fine, collabora strettamente con l’Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l’attività di monitoraggio dei flussi d’introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani» sul territorio nazionale.
???Data l’ampiezza delle varianti fraudolente nel settore agroalimentare, l’impegno nell’attività e la condivisione di banche dati è sempre più in rete interforze. A livello nazionale, infatti, oltre alle istituzioni già segnalate, opera con costante efficacia a tutela dei consumatori anche il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC – nuclei antifrodi Carabinieri) con attività di riscontro effettuate sulla rintracciabilità dei lotti di produzione e con analisi di laboratorio e, sin dai primi mesi del 2012, è stato implementato anche il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato in una vera e propria campagna di monitoraggio ed intervento a tutela del made in Italy.
??Attraverso i comandi territoriali dei vari corpi ispettivi e di polizia vengono verificati i prodotti appartenenti a tutte le filiere alimentari – tra cui i prodotti lattiero caseari, i diversi tipi di prosciutti crudi e stagionati, pasta, olio, olive, grappe – che appongono la dicitura made in Italy o richiamano esplicitamente l’origine nazionale, rilevando le fattispecie di falsa o fallace indicazione.
???Inoltre, sul fronte internazionale, sono state attivate le procedure di cooperazione internazionale di polizia sulle reti Interpol ed Europol.
??L’obiettivo complessivo è garantire sui mercati nazionali ed esteri le condizioni di conoscibilità delle filiere e di tracciabilità degli alimenti, basandosi sulla considerazione che i valori alimentari, territoriali, ambientali, culturali del made in Italy rappresentano un bene collettivo dell’Italia da valorizzare e difendere in modo specifico e diversificato rispetto agli altri settori manifatturieri sia a beneficio dei consumatori che a vantaggio della competitività dei nostri produttori.
23 marzo 2014