Il ministero del lavoro fornisce nuovi chiarimenti sulla procedure. Gli accordi individuali di incentivo all’esodo sono validi anche se sottoscritti soltanto tra datore di lavoro e lavoratore. Per gli ex dipendenti pubblici, alla data del 4 dicembre 2011 deve sussistere un provvedimento formale dl esonero dal servizio (non basta un parere favorevole)
Nessuna salvaguardia pensionistica agli ex dipendenti pubblici in esonero dal servizio se il relativo provvedimento non è stato formalmente adottato entro il 4 dicembre 2011. Per far parte del novero degli «esodati», in altre parole, non basta un «semplice parere favorevole« (come precisava, invece, la funzione pubblica nella nota n. 35430/2012); serve un atto ufficiale, cioè il decreto di esonero. Lo spiega il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 1196/2012 nel fornire nuovi chiarimenti alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori esodati. Accordi individuali. Due chiarimenti interessano i lavoratori «esodati- per avere risolto il loro rapporto di lavoro entro 1131 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali. In linea di principio, spiega il ministero, le relative domande non vanno accolte laddove risulti dichiarata la rioccupazione successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la non rioccupazione è requisito basilare di accesso ai benefici della salvaguardia. Il ministero, quindi, spiega che le domande presentate da lavoratori che dichiarano di essere stati rioccupati «in qualità di lavoratori subordinati in mobilità» vanno invece accolte perché, anche se non rispondono al requisito di non occupazione, corrispondono a una situazione soggettiva particolare perché i lavoratori. all’epoca, risultavano obbligati a dover accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità. Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di accordi individuali, la nota spiega poi che è sufficiente l’accordo sottoscritto solo dalle parti (datore di lavoro/azienda e lavoratore). Poste Italiane spa. Con riferimento ai lavoratori che hanno chiuso il rapporto di lavoro con le Poste in forza di accordi individuali di incentivo all’esodo, il ministero spiega che le domande vanno tutte accolte in quanto la società (Poste spa) ha comunicato che la cessazione del rapporto di tali dipendenti è intervenuta entro il 31 dicembre 2011, nonostante i modelli Unilav (le Co inviate al centro impiego) presentino una data diversa. Esonero dal servizio. Con riferimento al personale pubblico in esonero dal servizio, infine, il ministero dà spiegazioni in netto contrasto con la funzione pubblica (si veda ItaliaOggi dell’8 settembre 2012). Infatti, mentre quest’ultima nella nota n. 35430/2012 ammetteva alla salvaguardia anche i dipendenti «non autorizzati formalmente» all’esonero entro il 4 dicembre 2011, ora il ministero richiede esattamente il contrario stabilendo altrimenti il rigetto delle relative domande. In particolare, per il ministero è necessario che alla predetta data «risulti adottato il decreto di esonero non risultando, quindi, sufficiente un semplice parere favorevole».
ItaliaOggi – 27 novembre 2012