Sono arrivate le indicazioni del Ministero della Salute per l’esenzione alla vaccinazione Covid-19. Una circolare del Ministero restituisce infatti le indicazioni per l’esenzione alla vaccinazione Covid-19 con una serie di disposizioni che «si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19».
Quanto dura la certificazione di esenzione alla vaccinazione
Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle certificazioni al fine di consentirne la verifica digitale.
Nel frattempo, e fino al 30 settembre, sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Quando viene rilasciata l’esenzione alla vaccinazione
La certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid-19 «viene
rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea».
Fino al 30 settembre le certificazioni, gratuite, potranno essere rilasciate
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Le certificazioni devono riportare nome, cognome e data di nascita; la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105?.
Ci deve essere la data di fine validità della certificazione (al massimo fino al 30 settembre 2021), i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione), timbro e firma del medico vaccinatore (anche digitale); numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili, come la motivazione clinica dell’esenzione.
Gravidanza e allattamento
Un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione può essere rilasciato alla donna in gravidanza.
La circolare stabilisce nel dettaglio: «La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione».
L’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione.
La presenza di anticorpi, che emerge da test sierologici, non è un’alternativa al completamento della vaccinazione. La circolare spiega inoltre che la presenza di una controindicazione ad un vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.
Fonte: https://www.helpconsumatori.it/