Anaao Assomed, Cimo Asmd, Aaroi Emac e Snr diffidano «le aziende sanitarie destinatarie della presente, a non assoggettare al blocco stipendiale previsto dall’art. 9, comma 1, L. 30.7.2010, n. 122 e s.m.i., i passaggi alla fascia superiore dell’indennità di esclusività spettanti ai dirigenti medici aventi titolo che abbiano superato positivamente le valutazioni previste dal contratto, e di conseguenza invitano le medesime aziende a erogare l’indennità di esclusività al personale medico che maturi le condizioni per il passaggio di fascia negli anni oggetto delle disposizioni di legge, nonché a conferire gli incarichi dirigenziali secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali».
Dopo il documento delle Regioni sulla revisione delle regole per il blocco degli stipendi previsto dalla manovra estiva 2010 e in particolare dopo le scelte sul capitolo che riguarda l’indennità di esclusiva i maggiori sindacati dei medici dipendenti hanno reagito con un documento-diffida in cui si dà l’altolà alle Regioni a non erogare l’indennità di esclusiva a chi maturi le condizioni per il passaggio di fascia negli anni di blocco previsti dalla legge.
E i sindacati «in considerazione del fatto che l’omissione di tali comportamenti rappresenti oltre che una violazione di legge speciale anche un danno economico non giustificabile – si legge nel documento – si riservano di agire nelle sedi competenti a tutela dei diritti dei propri iscritti».
Questo il testo integrale della diffida:
Roma, 2 novembre 2011
Prot. n. 415/2011/SnRm
Oggetto: L. 30.07.2010, n. 122 e mancata corresponsione dell’indennità di esclusività al passaggio di fascia superiore. Diffida.
Le scriventi Associazioni Sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO-ASMD, AAROI-EMAC, SNR in persona dei sottoscritti Segretari/Presidenti Nazionali e legali rappresentanti pro tempore, dott. Costantino Troise, dott. Riccardo Cassi, dott. Vincenzo Carpino, dott. Francesco Lucà,
PREMESSO
– che l’art. 9, comma 1, L. 30.7.2010, n. 122 stabilisce che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio.non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate”;
– che il menzionato art. 9, comma 21, L. 30.7.2010, n. 122 dispone che “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”;
– che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con atto prot. n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011 così come modificato ed integrato in data 12 ottobre 2011 – al fine di chiarire la portata applicativa delle predette disposizioni e di favorire così un’omogenea attuazione da parte delle amministrazioni locali, ha stabilito, con particolare riferimento ai dirigenti del SSN, che non sono soggetti agli effetti di limitazione del trattamento economico dettati dall’art. 9, comma 1, L. 30.07.2010, n. 122, i seguenti eventi:
“a) l’attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori; in relazione a tale circostanza va tenuto conto che le disposizioni contenute nell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e nei CCNL 8/6/2000 e 3/11/2005, configurano comunque per il dirigente con cinque anni di attività e valutazione positiva un cambio della natura dell’incarico attribuito in quanto a tale dirigente sono conferibili tipologie di incarico di cui alle lett. c) e b) dell’art. 27 del succitato CCNL 8/6/2000 e non più la tipologia di cui alla lett. d) riservata ai dirigenti di prima assunzione;
b) l’indennità di esclusività conseguita per effetto di attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità; al fine di delimitarne precisamente l’ambito temporale di applicazione, si ritiene opportuno fare riferimento alla data di maturazione del periodo di servizio per l’adeguamento dell’indennità (entro e non oltre il
31/12/2010), rappresentando la decorrenza a fini giuridici ed economici una conseguenza convenzionale (definita dal CCNL) del possesso del suddetto requisito sostanziale;
c) passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività”;
CONSIDERATO
– che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali (art. 15, comma 1, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502);
– che, pertanto, tale specifica categoria di personale, a differenza di altre, non è soggetta a forme di progressione automatica di carriera (progressione orizzontale), essendo il trattamento stipendiale strettamente correlato (specie nella sua componente accessoria) alla funzione attribuita al singolo medico attraverso il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato al maturare delle condizioni di legge e di contratto (art. 15-ter DLgs. n. 502/1992 e art. 27 e ss. Ccnl 8.6.2000);
– che l’indennità di esclusività, la quale rappresenta “il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto esclusivo” (art. 15-quater, comma 5, D.lgs. n. 502/1992) è una particolare voce stipendiale della dirigenza medica che retribuisce la tipologia di rapporto di lavoro esclusivo ed il suo valore economico è correlato all’esperienza professionale maturata dal personale medico nell’ambito del SSN ed alla tipologia di incarico dirigenziale conferito nel caso di incarichi di direzione (cfr. art. 5, Ccnl 8.6.2000 biennio economico 2000-2001, art. 36, comma 4, Ccnl 3.11.2005 e art. 27 Ccnl 8.6.2000);
– che la crescita dell’importo economico della predetta indennità non avviene in maniera automatica, essendo strettamente correlata al superamento di specifiche valutazioni professionali da parte del Collegio Tecnico (art. 5, comma 5, Ccnl 8.6.2000 biennio economico 2000-2001 e art. 28, comma 2, lett. b) Ccnl 3.11.2005);
– che la legislazione speciale della dirigenza medica (D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.) stabilisce espressamente che “in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica., al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici” (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 502/1992);
– che, nei confronti dei dirigenti che hanno maturato i primi cinque anni di anzianità e che sono stati valutati positivamente, sussiste l’obbligo per le Aziende sanitarie di conferire un incarico dirigenziale di natura professionale e/o gestionale, realizzando così una diversa e nuova condizione giuridico-economica (art. 28, comma 2 lett. b) Ccnl 3.11.2005);
– che, per le suddette ragioni, la corresponsione degli incrementi economici dell’indennità di esclusività, previsti in relazione al diverso incarico dirigenziale da conferire (obbligatoriamente) al dirigente medico al maturare del primo quinquennio secondo i requisiti di legge e di contratto, deve ritenersi rientrante nel novero degli “eventi straordinari della dinamica retributiva”
(progressione verticale della carriera), sottratti al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, L. 30.7.2010, n. 122;
– che, d’altro canto, il riconoscimento agli aventi diritto della superiore fascia economica dell’indennità di esclusività, in seguito a valutazione positiva dopo quindici anni di anzianità è conseguenza di una disposizione della legge speciale (D.Lgs. n. 502/1992) alla quale si sono adeguati i contratti della categoria; essa è corrisposta in relazione all’incarico solo nel caso di nomina a direttore di struttura complessa, negli altri casi la misura dell’indennità è correlata all’esperienza professionale ed è indipendente dall’incarico conferito;
tutto ciò premesso e considerato, le scriventi Associazioni Sindacali
DIFFIDANO
Le Aziende Sanitarie destinatarie della presente, a non assoggettare al blocco stipendiale previsto dall’art. 9, comma 1, L. 30.7.2010, n. 122 e s.m.i., i passaggi alla fascia superiore dell’indennità di esclusività spettanti ai dirigenti medici aventi titolo che abbiano superato positivamente le valutazioni previste dal contratto, e di conseguenza
INVITANO
Le medesime Aziende ad erogare l’indennità di esclusività al personale medico che maturi le condizioni per il passaggio di fascia negli anni oggetto delle disposizioni di legge, nonché a conferire gli incarichi dirigenziali secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
in considerazione del fatto che l’omissione di tali comportamenti rappresenti oltre che una violazione di legge speciale anche un danno economico non giustificabile,
SI RISERVANO
di agire nelle sedi competenti a tutela dei diritti dei propri iscritti.
Distinti saluti.
Dott. Costantino Troise ANAAO ASSOMED
Dott. Riccardo Cassi CIMO ASMD
Dott. Vincenzo Carpino AAROI- EMAC
Dott. Francesco Lucà SNR
Sanita.ilsole24ore.com – 6 novembre 2011