Risarcimenti. Più gravate le aziende con il debutto della responsabilità contrattuale nei confronti del paziente danneggiato
Dalla responsabilità a “doppio binario” alla conciliazione obbligatoria affidata al Ctu, dall’esimente per i medici che sbagliano per imperizia ai limiti all’azione di rivalsa contro gli stessi operatori sanitari. È oggi il primo giorno di concreta operatività di alcuni dei punti più innovativi della riforma della responsabilità sanitaria. La legge 24 del 2017 è infatti entrata in vigore sabato 1° aprile.
Non tutte le novità debuttano da subito. Alcune di esse, infatti, partiranno solo dopo che saranno emanati i decreti attuativi, attesi nei prossimi mesi (si veda il servizio a fianco).
Tra le norme già operative c’è l’articolo 4 della legge, che obbliga le aziende sanitarie, nel rispetto del dovere di trasparenza, a fornire ai diretti interessati, entro sette giorni dalla richiesta, la documentazione sanitaria disponibile e relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Le eventuali integrazioni non potranno essere fornite oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Le novità di maggiore impatto già in vigore riguardano la disciplina della responsabilità penale e civile. L’articolo 6 prevede un’ipotesi di non punibilità del medico per imperizia, se ha rispettato le raccomandazioni contenute nelle linee guida che dovranno essere emanate entro il prossimo 30 giugno; nel frattempo, l’esimente si applica ai medici che si siano uniformati alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’articolo 7 introduce quello che è stato definito il “doppio binario” della responsabilità civile, distinguendo sul piano pratico tra la natura contrattuale del vincolo che si instaura tra azienda sanitaria e paziente e, dall’altro, la natura extracontrattuale della responsabilità imputabile all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura. È fatta salva solo l’ipotesi che il medico abbia assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio cliente, verso il quale, nel caso, resta obbligato a rendere una prestazione sanitaria qualificata e ben specificata.
Sono di immediata applicazione anche le norme che riguardano le nuove regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal paziente. L’articolo 8, infatti, rende obbligatorio, prima di avviare una causa, il tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo (Atp) nel quale un consulente medico nominato dal giudice è chiamato a valutare i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti a una conciliazione.
Resta valida la strada alternativa della mediazione: tentare di trovare un accordo di fronte a un organismo di mediazione soddisfa la condizione di procedibilità in giudizio della domanda di risarcimento del danno.
Scattano da subito anche i limiti all’azione di rivalsa contro il medico, previsti dall’articolo 9 della riforma. Si tratta di vincoli sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno), dell’entità massima di esposizione economica del sanitario (tre annualità retributive lorde) e delle condizioni di perseguibilità del medico, circoscritte ai casi di dolo o colpa grave.
Sabato sono anche entrati in vigore gli obblighi di comunicazione a carico delle strutture sanitarie e dell’assicuratore, che devono avvisare il medico dell’avvio di una controversia su una vicenda clinica che lo riguarda. La comunicazione deve avvenire in tempi molto brevi (dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa) a pena della perdita per l’azienda o l’assicuratore del diritto di agire contro il medico per rivalsa, se dovessero emergere dei suoi profili di coinvolgimento per dolo o colpa grave. Questo vincolo obbligherà soprattutto le aziende sanitarie a una gestione celere e oculata dei sinistri, a pena di un pregiudizio economico costituito dalla decadenza dell’azione di rivalsa che varrà anche nel caso di azione per responsabilità amministrativa da danno erariale di competenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti.
Infine, sono di immediata applicabilità le norme, contenute nell’articolo 15, che pongono criteri e regole per la nomina dei consulenti medici del giudice, tanto nel procedimento civile che in quello penale.
Ma per le polizze serve ancora tempo
Da attuare. Decreto con i criteri entro il 30 luglio
Assicurazioni obbligatorie ma non da subito. La riforma della responsabilità sanitaria (legge 24/2017) impone alle aziende sanitarie pubbliche e private e agli operatori medici di assicurarsi a garanzia della propria responsabilità professionale. Ma i requisiti minimi delle polizze saranno stabiliti con un decreto del ministro dello Sviluppo economico che dovrà essere emanato entro il 30 luglio (termine ordinatorio).
Lo prevede l’articolo 10 della riforma che rinvia così il debutto delle novità per la disciplina assicurativa. Il decreto, in particolare, dovrà individuare le classi di rischio cui far corrispondere massimali differenziati. Inoltre, dovrà prevedere i meccanismi di riserva finanziaria “per competenza” che regoleranno i fondi per i sinistri nei casi in cui le aziende sanitarie decidano di non assicurarsi e di ritenere su di sé, in tutto o in parte, il rischio economico di risarcire i sinistri non assicurati (Self insurance retention).
I decreti attuativi sono necessari anche perché diventi operativa l’esperibilità, prevista dall’articolo 12, dell’azione diretta da parte del danneggiato contro l’impresa di assicurazione della struttura e dell’operatore sanitario (se libero professionista).
Serve un decreto (questa volta del ministro della Salute) anche per rendere operativo il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di costituzione e di intervento del fondo, nonché i meccanismi di alimentazione finanziaria del fondo stesso che (non potendo gravare sui conti pubblici) dovranno essere attinti (sotto forma di contributo) da una quota dei premi incassati dalle imprese di assicurazione che operino nel ramo, con specifico indirizzo della Rc sanitaria.
L’articolo 5 della riforma precisa poi il percorso per la pubblicazione delle linee guida con le raccomandazioni per gli operatori sanitari che, se le rispettano, ottengono l’esimente per gli errori causati da imperizia. Le linee guida dovranno essere elaborate (entro il 30 luglio) da istituzioni ed enti pubblici e privati, dalle società scientifiche e dalle associazioni professionali che, avendone i requisiti, potranno iscriversi presso l’albo istituito dal ministero della Salute. Questi organismi, che dovranno rispondere a canoni di rappresentatività, di controllo pubblico e di indipendenza, avranno quindi il compito di tracciare le norme comportamentali riconosciute dalla comunità scientifica alle quali il medico dovrà attenersi (salve le specificità del caso concreto) e sulla base delle quali sarà valutata anche la sua condotta.
Infine, entro il 1° luglio, un decreto del ministero della Salute dovrà disciplinare l’istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che avrà il compito di monitorare (secondo quanto previsto dall’articolo 3) i dati relativi alla casistica della colpa in sanità, acquisendo le statistiche sui casi clinici con eventi avversi, sulle loro cause e la loro frequenza, sull’entità dei risarcimenti e sugli oneri finanziari del contenzioso. Questa attività di monitoraggio dovrà essere destinata a identificare linee di indirizzo scientifico che possano consentire di gestire tali criticità e avallare buone pratiche operative con lo scopo di prevenirle.
Pagina a cura di Filippo Martini – Il Sole 24 Ore – 3 aprile 2017