Decreto fiscale. Così i professionisti si difendono anche dalle clausole vessatorie nei rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni
Il termine di 24 mesi a disposizione dei professionisti per chiedere al giudice l’annullamento delle presunte clausole vessatorie o l’adeguamento del presunto compenso non equo decorre dall’entrata in vigore delle nuove norme. È questa una delle novità della disciplina dell’equo compenso, che aggiorna i rapporti tra professionisti e clienti “forti”, contenuta nel decreto fiscale ora all’esame della Camera dopo aver avuto il primo ok del Senato.
La norma
In base al nuovo articolo 13-bis, comma 9, della legge 247/2012, l’azione diretta alla dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie contenute nelle convenzioni stipulate tra avvocati e imprese «è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime».
Il comma 10 dello stesso articolo 13-bis dispone quindi che il giudice, se accerta «la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola», dichiara la nullità di quest’ultima e determina il compenso dell’avvocato in base ai parametri previsti da decreto del ministro della Giustizia.
Il decreto fiscale non chiarisce se la norma che prevede il ricorso al giudice per far valere la nullità riguardi anche i contratti in corso. Si deve, quindi, aver riferimento al principio generale di irretroattività delle leggi, che impedisce l’applicazione di una nuova disciplina non solo ai rapporti giuridici già esauriti al momento dell’entrata in vigore di una legge, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita. Regola, questa (che si fonda sul principio della certezza del diritto), ribadita dalla Cassazione con la sentenza 10436/2002, pronunciata in un giudizio in cui era in discussione l’efficacia temporale della normativa sulle clausole vessatorie, introdotta nel Codice civile dalla legge 52/1996.
Le clausole vessatorie
In generale, si considerano vessatorie, ai fini di quanto disposto dall’articolo 13-bis, le clausole contenute nelle convenzioni unilateralmente predisposte da clienti “forti” (banche e assicurazioni), che determinano, «anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato».
In ogni caso, sono vessatorie, «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione», le clausole che impongono all’avvocato di anticipare le spese della controversia, rinunciare al rimborso delle spese o accettare termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data della richiesta. O, ancora, quelle che permettono al cliente di rifiutare la forma scritta degli elementi essenziali dell’accordo, modificare unilateralmente le condizioni del contratto o pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito; queste ultime due clausole sono sempre considerate vessatorie, a prescindere da trattativa e approvazione.
I soggetti interessati
Le nuove regole nascono a tutela, innanzitutto, degli avvocati. La legge di conversione del decreto fiscale estende quindi le disposizioni dell’articolo 13-bis della legge 247/2012 alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 81/2017, e cioè alle attività relative a rapporti di lavoro autonomo previsti dal Codice civile. Con un monito finale alla Pa, che è chiamata a garantire l’equo compenso a tutti i soggetti a cui conferisca incarichi professionali.
Antonino Porracciolo – Il Sole 24 Ore – 22 novembre 2017