Il Ministero della Salute ha inviato una nota di chiarimento ai sensi del regolamento 2019/2035, che prende atto dell’esistenza di popolazioni di equini tenute allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone dell’Unione. Poiché non dipendono totalmente dal controllo dell’uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione, tali popolazioni richiedono l’applicazione di alcune deroghe specifiche in materia di tracciabilità come riportato all’articolo 16 del decreto ministeriale 30 settembre 202 1 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini”
La nota detta disposizioni su movimentazione, reclamo e prelevamento degli equini “semiselvatici” e invita le autorità competenti delle regioni e delle province autonome a comunicare nel più breve tempo possibile alla Direzione generale, previa consultazione degli Assessorati Agricoltura e Foreste territoriali per gli aspetti di competenza, sia la presenza e sia l’assenza di tali popolazioni nel territorio. Per ciascuna zona di detenzione delle popolazioni di equini semiselvatici del proprio territorio, previa verifica della presenza dei requisiti di cui all’articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, occorre trasmettere alla DGSAF le informazioni previste dal Decreto ministeriale e le eventuali successive integrazioni, modifiche o cancellazioni, ai fini dell’aggiornamento regolare dell’elenco di cui all’articolo 16, comma 3, dello stesso decreto.