Si dovrà concludere entro il 21 dicembre l’esame delle domande per la salvaguardia dalla riforma pensionistica presentate presso le direzioni territoriali del Lavoro.
È questa una delle indicazioni contenute nella circolare 19/2012 diffusa ieri dal ministero del Lavoro in relazione alle istanze che devono presentare una parte dei 65mila salvaguardati in base ai Dl 201/2011, 216/2011. Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 1 giugno 2012, infatti, i lavoratori esonerati dal servizio, quelli in congedo per assistere i figli disabili, quelli che hanno cessato l’attività a fronte di accordi collettivi o individuali (definiti anche “esodati”), entro il 21 novembre devono presentare una specifica richiesta presso le direzioni territoriali del Lavoro, oltre alle verifiche dei requisiti che l’Inps sta effettuando.
Con la circolare 19, il ministero fornisce i moduli necessari per la presentazione della domanda, indica i documenti che devono essere presentati e precisa che le istanze potranno essere spedite tramite posta elettronica certificata, o casella di posta elettronica dedicata o raccomandata con ricevuta di ritorno. L’invio potrà essere effettuato direttamente dal lavoratore interessato oppure da soggetti abilitati quali patronati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti.
Le commissioni dovranno esaminare le richieste che perverranno e decidere entro il 21 dicembre. In caso di esito favorevole, una copia della decisione verrà spedita al lavoratore e una all’Inps «per la verifica degli ulteriori requisiti per l’accesso al monitoraggio di cui all’articolo 24 comma 15 del Dl 201/2011». L’ultima parola per avere accesso alla salvaguardia, insomma, spetta all’Istituto di previdenza che a sua volta dovrà attenersi al rispetto della soglia di 65mila persone.
In caso di esito negativo, la commissione informerà il lavoratore e l’Inps, precisando i motivi di tale decisione. Il diretto interessato a quel punto potrà presentare istanza di riesame presso la Dtl dove è stata fatta la domanda entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rifiuto. La circolare 19, in aggiunta al decreto ministeriale del 1 giugno 2012, prevede anche che la decisione potrà essere impugnata presso gli organi di giustizia amministrativa competenti.
I tempi previsti dal ministero del Lavoro, però, non collimano con quelli dell’Inps, che punta a concludere il monitoraggio del diritto alla salvaguardia entro il 30 settembre 2012. Quindi potrebbe accadere che un lavoratore riceva il “via libera” dall’Inps ma poi si veda respingere la domanda dalla commissione.
ilsole24ore.com – 2 agosto 2012