“Questa due giorni va a concludere un triennio di innovazione e ammodernamento del settore dell’ Ecm fortemente voluto dalla Commissione nazionale per la formazione continua, con il supporto di Agenas – ha sottolineato Francesco Bevere, direttore generale Agenas – Sono state introdotte novità determinanti: la razionalizzazione e la semplificazione delle regole, incremento dei controlli sugli eventi in nome della trasparenza, nonché realizzazione di percorsi formativi tarati sul fabbisogno di conoscenza di ciascun operatore sanitario con l’ unica finalità di elevare la qualità complessiva dell’ offerta formativa”. “Si è, insomma, lavorato sulla capacità di incidere sui comportamenti degli operatori del sistema attraverso una formazione sempre più adeguata e rispondente alle aspettative e all’ esercizio professionale quotidiano per migliorare le prestazioni professionali e di conseguenza l’ offerta di salute per i cittadini – ha concluso Bevere – La strada della misurazione e del monitoraggio della qualità dell’ Ecm è tracciata e, come per gli altri aspetti del nostro Ssn, sarà l’ asset principale per disegnare il servizio sanitario dei prossimi decenni”
La formazione per i medici
Per l’occasione sono state annunciate le nuove regole formative. ll ‘Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario’. (clicca qui per scaricare il manuale completo sulla formazione per i medici) ricorda come l’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio. Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”.
I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo
Corsi Fad. Novità anche per la Formazione a distanza. La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha infatti approvato la modifica ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” per consentire l’incremento di 0.3 crediti/ora alle attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o per le tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale. La modifica si applica agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L’accreditamento per i provider
Tra le novità da segnalare anche la pubblicazione del Nuovo ‘Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM’ (clicca qui per scaricare il documento completo) in cui sono stati definiti requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ECM e contiene le specifiche procedure operative relative a tali procedimenti. Il Manuale entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 per le regioni che non hanno adottato un proprio manuale regionale, mentre per le altre regioni, fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui all’’art. 47 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, le disposizioni del manuale nazionale dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.
Analogamente, le disposizioni del manuale nazionale si applicano dal 1° gennaio 2019 per i nuovi provider mentre per i provider accreditati provvisoriamente, standard o rinnovati standard le disposizioni del manuale nazionale che prevedono ulteriori o differenti requisiti per l’accreditamento o ulteriori adempimenti soggetti a verifiche da parte della Commissione e dei suoi organismi ausiliari dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019