Il provvedimento di trasferimento dalla sede distaccata a quella centrale è illogico: l’attività compiuta dal dirigente scolastico è strettamente connessa alle sue funzioni; per questo motivo il danno biologico lamentato dal docente va risarcito dall’istituto.
Il responsabile dell’azione è il dirigente scolastico, ma a doverne dare conto è l’istituto, condannato a risarcire il danno biologico subito dal professore (Cassazione, sentenza 2520/13). Il docente trasferito non aveva preso di mira non il dirigente scolastico autore del documento, ma direttamente l’istituto. Scelta viene premiata dai giudici: in Appello, che riconoscevano al professore il diritto a vedere risarcito il «danno biologico» subito, con un forfait di quasi 12mila euro a carico dell’istituto. Però l’istituto ricorre in Cassazione: ritiene sia più logico addebitare le cause del danno biologico lamentato dal docente alle azioni compiute dal dirigente scolastico, estranee «all’attività amministrativa del Liceo». Ma la Suprema Corte non condivide: i giudici di terzo grado considerano cristallizzata la «illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione del professore alla sede centrale dell’istituto, rimuovendolo dalla sede distaccata e quindi dall’insegnamento presso le classi dove aveva svolto la sua attività di docente per anni fino a quel momento», perché è evidente «la natura sostanziale di provvedimento disciplinare e la conseguente illegittimità per il mancato rispetto della prescritta procedura di intimazione». Non è accettabile la teoria secondo cui «il danno biologico lamentato dal docente era conseguenza non già del provvedimento in sé del dirigente scolastico, ma dei comportamenti vessatori di quest’ultimo, che, in sostanza, avrebbe fatto circolare voci diffamatorie sul docente, provocandogli uno stato di prostrazione». La vicenda è «riferibile all’attività del dirigente scolastico», attività, sottolineano i giudici confermando la pronunzia d’Appello, «strettamente connessa all’esercizio della funzione di dirigente scolastico».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it