C’è ansia da parte dei medici per la scadenza del 15 agosto fissata dalla legge 148/2011. Ma anche se con una scrittura abbastanza complessa per una comprensione immediata dei suoi effetti, la promessa fatta a suo tempo dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin che aveva annunciato la decadenza dell’obbligo per i medici inserita proprio nel Dl Pa è un dato di fatto rimasto immutato nell’iter in commissione Affari costituzionali della Camera. Ecco come la relazione al Dl spiega la formulazione. All’articolo 27, comma c), del Dl Pa si legge: «Al comma 4, primo periodo (dell’articolo 3 del decreto Balduzzi, legge 189/2012, ndr) le parole “Per i contenuti” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti”».
Come rileggere la legge Balduzzi
Così riformulata, la norma della legge Balduzzi suona così: «Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 (il Dpcm volto ad agevolare l’accesso alla copertura da parte dei sanitari, ndr) viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente».
Gli obblighi della legge 148/2011 non valgono per i medici Ssn
Secondo la relazione al decreto Pa, questa novità «ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri», tenuto conto della ratio della norma generale del Dl 138/2011 in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, «che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale». La deadline del 15 agosto 2014 per dotarsi di una copertura assicurativa (fissata da ultimo dal decreto del Fare) non vale quindi per i medici Ssn. Che tuttavia non potranno contare sulle polizze Asl per essere coperti per la colpa grave.
I medici quindi possono stare tranquilli: il 15 agosto non ci sono scadenze assicurative per loro.
Il Sole 24 Ore sanità – 30 luglio 2014