Senza nuovi emendamenti, con lo stralcio della misura su taxi e noleggio del conducente che aveva suscitato le proteste dei tassisti, la Camera ha approvato il decreto-legge sulla concorrenza con 345 voti a favore e 41 contrari.
Senza nuovi emendamenti, con lo stralcio della misura su taxi e noleggio del conducente che aveva suscitato le proteste dei tassisti, la Camera ha approvato il decreto-legge sulla concorrenza con 345 voti a favore e 41 contrari. Ora va in Senato dove l’approvazione appare una formalità. La rapida ratifica del Dl Concorrenza serve per l’accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che l’Europa ci accorderà a patto che i decreti attuativi – ad esempio, sulle concessioni ai balneari, sulla fibra ottica che non deve comportare duplicazioni di scavi, sulla distribuzione del gas o sul riassetto dei servizi pubblici locali – arrivino entro il 2022. Ecco, intanto, le norme sulla sanità divenute legge (articoli 16-21).
Il testo all’articolo 16 rivede i criteri di accreditamento delle strutture private con il Servizio sanitario e abolisce l’accreditamento provvisorio previsto in passato dal decreto legislativo 502 per le nuove domande. I privati da accreditare sono individuati con procedure “trasparenti, eque e non discriminatorie”: le regioni pubblicano un avviso con criteri oggettivi di selezione, che valorizzino in primis la qualita? delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione degli enti da accreditare dev’essere periodica, e deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale. Tutte le strutture private sono tenute ad alimentare il fascicolo sanitario, non farlo è grave inadempimento anche ai fini della convenzione con il Ssn. I fondi integrativi invieranno periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e tipologie dei propri iscritti, ai beneficiari delle prestazioni ed a volumi e tipologie di prestazioni erogate, distinte tra sanitarie, sociosanitarie, sociali ed altre tipologie. Tra le prestazioni da essi coperte, accanto a quelle erogate da strutture non accreditate, alle cure termali e odontoiatriche extra Ssn, rientrano ora esplicitamente prevenzione primaria e secondaria, long term care e prestazioni sociali, ove già non siano a carico pubblico.
All’articolo 17 sulla distribuzione dei farmaci si chiede ai grossisti di detenere almeno un assortimento dei medicinali autorizzati tale da rispondere alle esigenze del territorio geografico cui l’autorizzazione è riferita; sono inclusi omeopatici e generici oltre che farmaci distribuibili senza finalità di lucro previa autorizzazione ad hoc della regione. I farmaci equivalenti (articolo 18) potrebbero esser rimborsati già da prima della data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. All’articolo 19 In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale a carico Ssn, l’AIFA sollecita il produttore a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, AIFA dà informativa dei fatti nel sito internet istituzionale ed allinea il prezzo al più basso del prodotto corrispondente.
All’articolo 20 è prevista la revisione del sistema di produzione degli emoderivati da plasma italiano con programmi finalizzati al raggiungimento dell’autosufficienza. Con legge 219/2015 l’Italia ha vietato di usare prodotti da vendita di sangue. Per l’Unione Europea i requisiti erano troppo stringenti. Ora il nostro paese può mantenere l’obbligo di donare il plasma anziché venderlo, ma va messo a disposizione di tutte le imprese, sia italiane, sia straniere di paesi dove la vendita di sangue è consentita. Gli emoderivati prodotti in Italia restano destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Di tutti i passaggi del plasma va tenuta documentazione segnalando la regione di provenienza.
Infine, la scelta dei primari: i dirigenti di struttura complessa saranno selezionati da una commissione con tre direttori di struttura complessa della stessa disciplina dell’incarico da conferire, di cui almeno due provenienti da regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. Il Direttore generale nominerà il candidato con il miglior punteggio, in caso di parità nominerà il più giovane. Bocciati in precedenza dal governo ulteriori articoli-emendamenti sulla selezione dei direttori generali e dei direttori sanitari.