Giuliano Cazzola, docente dì diritto del lavoro Uniecampus: “L’art. 6 del decreto Madia ha troppi profili di incostituzionalità. Non andrà lontano”.
di Giuliano Cazzola* L’articolo 6 del decreto Madia dispone che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti – già lavoratori pubblici e privati – collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche a titolo gratuito (ma un emendamento ha già ridotto questa possibilità ad incarichi di un solo anno). Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Un altro emendamento, votato in commissione, ha incluso anche gli incarichi o cariche presso organi costituzionali (nel testo del governo esclusi dal divieto). Le amministrazioni interessate sono quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat. La disposizione modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell’ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti, ampliando in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni). La nuova norma presenta notevoli dubbi di incostituzionalità. L’articolo 6 va valutato, infatti, alla luce degli articoli 3 (principio di uguaglianza), 36 (diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro) e, in particolare, 51 della Costituzione, il quale dispone che «Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici […] in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». L’articolo 51 Cost, è stato oggetto, inoltre, di una interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza costituzionale, volta ad escludere che il rinvio alla discrezionalità del legislatore possa consentire indebite discriminazioni, camuffate da “requisiti”. Sull’articolo 6, anche a prova della sua sostanziale irragionevolezza, si possono svolgere, altresì, le seguenti considerazioni aggiuntive:- un pensionato (di invalidità o di reversibilità, ad esempio) potrebbe essere più giovane di un lavoratore in attività. Quindi la norma non favorirebbe necessariamente i più giovani, come è nelle intenzioni del governo; – la norma non tiene conto del livello di reddito (da lavoro o da pensione) di cui si è titolari (un titolare di pensione da 700 euro non potrebbe essere pagato dalla P.A.; a un lavoratore attivo con redditi molto elevati sarebbe consentito di ricevere una ulteriore retribuzione da parte della P.A.). Pertanto la norma potrebbe non avere finalità redistributive del reddito; – la norma colpirebbe anche pensionati che non gravano in alcun modo sulle casse pubbliche (es. professionisti delle casse previdenziali private); – le P.A. sarebbero incentivate a conferire incarichi a pensionati (che fossero ovviamente disposti a prestare gratuitamente la propria opera) al solo scopo di risparmiare. Ma questa possibilità è stata ridimensionata attraverso gli emendamenti, a prova di un vero e proprio accanimento «giovanilistico»
*Docente dì diritto del lavoro Uniecampus – ItaliaOggi – 22 luglio 2014