Torna lo spoil system per la dirigenza pubblica. E l’effetto dell’articolo 1, comma 18, del d1138/2011, ai sensi del quale «al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.
In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi’. La disposizione, pur senza modificare espressamente né il digs 165/2001, né il digs 150/2009, costituisce un deciso passo indietro nella disciplina degli incarichi dirigenziali, perché ha l’obiettivo di esporli nuovamente alla piena discrezionalità, se non all’arbitrio dell’organo di governo. Infatti, la manovra estiva 2011 bis consente di modificare gli incarichi nel corso della loro durata, prevedendo come unica salvaguardia per il dirigente interessato la conservazione del trattamento economico in godimento, ovviamente se superiore a anello previsto nel nuovo incarico assegnato. Si tratta di un colpo di spugna agli intenti della riforma Brunetta, che aveva avuto tra i principali scopi quello di adeguare la normativa alle decisioni della Corte costituzionale, che a partire dalla sentenza 103/2007 avevano qualificato lo spoil system e in particolare proprio modalità automatiche o eccessivamente discrezionali di modifica degli incarichi come incompatibili con la Costituzione. L’articolo 1, comma 18, del dl 138/2011, per altro, è difficilmente coordinabile con la disciplina sugli incarichi introdotta dalla riforma Brunetta. Infatti, come visto, esso prevede una generale modificabilità degli incarichi assegnati, anche nel corso della loro durata, cioè prima della scadenza del termine. Contestualmente, però, l’articolo 19, comma 1-ter stabilisce: «Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. L’articolo 21 prevede il mancato raggiungimento degli obiettivi o la violazione delle direttive come causa del mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, non della modifica dell’incarico in corso. Come visto, lo stesso articolo 19, comma 1-ter, ammette che processi di riorganizzazione siano il presupposto per attribuire a un dirigente un nuovo incarico, ma a condizione che quello precedente fosse scaduto: si parla, infatti, di mancata conferma.
E evidente la contraddizione tra norme, generata dal dl 138/2011. Sul cui articolo 1, comma 18, possono anche avanzarsi dubbi di applicabilità e legittimità costituzionale. Il contrasto con le citate norme del digs 165/2001 potrebbe in apparenza risolversi a vantaggio della manovra 2011, applicando il principio della successione delle leggi nel tempo, che dà prevalenza alla norma più recente. Tuttavia, la lettura costituzionalmente orientata della norma rivela la sua oggettiva contrarietà a Costituzione, anche perché – oltre a reintrodurre cascami di spoil system ritenuto da tempo incostituzionale – viola le norme procedurali previste dalla riforma Brunetta, per garantire il contraddittorio e opportunità di scelta degli incarichi ai dirigenti interessati a una modifica della loro attività.
ItaliaOggi – 3 settembre 2011