Anche il licenziamento del dirigente conosce dei vincoli e va motivato con precisione per reggere alla prova dei giudici. L’ultima conferma arriva dal tribunale di Firenze (sentenza 834 del 4 ottobre 2016), che offre lo spunto per analizzare alcuni aspetti che possono rivelarsi dirimenti, secondo la giurisprudenza, ai fini della legittimità, o meno, del licenziamento del dirigente.
Nel caso esaminato dal tribunale di Firenze, la lettera di licenziamento motivava il recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale con l’assunzione delle funzioni apicali da parte dei soci della società che, a seguito di trasferimento di ramo di azienda, risultava la nuova titolare del rapporto di lavoro con il dirigente. Tuttavia, l’istruttoria dei giudici ha dimostrato che queste funzioni apicali non erano affatto state assunte dai soci, bensì da altri dirigenti già in forza nell’organizzazione aziendale e alle dipendenze di singole società facenti parte del gruppo di imprese dell’Ati aggiudicataria del ramo di azienda in cui il dirigente licenziato prestava la propria attività lavorativa. Pertanto, il tribunale di Firenze ha dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato al dirigente, con condanna dell’azienda alla corresponsione dell’indennità supplementare.
Infatti, pur se nell’ambito della tutela convenzionale riservata ai dirigenti in base ai contratti collettivi nazionali che, nei differenti settori, disciplinano il rapporto di dirigenza, il licenziamento può ritenersi legittimo solo ove sorretto da una ragione che costituisca la «base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto», ossia di motivi idonei ad escludere inequivocabilmente l’arbitrarietà del licenziamento medesimo (per tutte Cassazione 27 agosto 2003, n. 12562).
Inoltre il parametro su cui valutare la legittimità di un licenziamento va rinvenuto nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, come rilevato dalla giurisprudenza.
Analogamente alla decisione del tribunale di Firenze, la Cassazione (sentenza 17 febbraio 2015, n. 3121) aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dirigente poiché le reali ragioni sottese ad esso non erano riconducibili ad una concreta riorganizzazione o all’esigenza di ridurre i costi del personale, ma soltanto alla volontà di allontanare il dirigente dal vertice della struttura, onde sostituirlo con persona «più gradita» .
Dunque elementi particolarmente indicativi per rilevare il recesso ingiustificato dal rapporto dirigenziale possono evincersi anche da una incompleta o non veritiera comunicazione dei motivi di licenziamento.
Il licenziamento del dirigente è ingiustificato anche ogni volta che il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio fondamentale di buona fede che presiede all’esecuzione dei contratti ex articolo 1375 del Codice civile.
Al contrario, laddove le ragioni sottese al licenziamento siano effettivamente sussistenti e la soppressione della posizione lavorativa venga concretamente operata, il licenziamento del dirigente è legittimo, come rilevato dalla Cassazione (sentenza 21 giugno 2016, n. 12823) la quale ha confermato la correttezza della decisione della corte di appello di Torino che aveva accertato la legittimità del licenziamento comminato al dirigente alla luce dell’avvicendamento societario scaturito dall’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, di assegnare ad un socio le funzioni di coordinatore degli agenti sul territorio italiano ricoperte in precedenza dal dirigente, non essendo emerso che l’ avvicendamento fosse discriminatorio o contrario a buona fede: la posizione del dirigente dipendente, infatti, era stata definitivamente soppressa e le funzioni affidate ad un socio imprenditore e non ad un altro dipendente o collaboratore con eguale qualifica.
Già nel 2012 poi la Cassazione (sentenza 3628 dell’8 marzo) aveva respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva giudicato non pretestuoso, nè arbitrario, il licenziamento intimato al dirigente da una impresa con tasso quadriennale di perdita del fatturato pari al 9,4 per cento.
Pertanto, l’approccio al licenziamento del dirigente deve essere affrontato con la dovuta prudenza, operando una preventiva verifica delle effettive ragioni alla base della soppressione della posizione lavorativa e alla possibilità di fornire una coerente prova di esse in sede giudiziale.
Il Sole 24 Ore – 9 gennaio 2017