Primari: pronte le regole per l’elenco nazionale. Le Regioni hanno già espresso infatti «l’avviso favorevole» all’intesa sullo schema di accordo Stato-Regioni per la costituzione dell’elenco nazionale dei primari secondo le indicazioni e le richieste avanzate dai governatori in occasione della elaborazione del documento «Linee guida recanti criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del Ssn», approvato a marzo. Una previsione fortemente voluta dalle Regioni anche per rendere attuabile la previsione della legge 189/2012 (legge Balduzzi) che demanda la nomina dei primari a una Commissione nazionale composta da 3 direttori di struttura complessa (della stessa disciplina dell’incarico oggetto della nomina). Il testo dello schema di intesa
I cui componenti devono essere sorteggiati da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elenchi regionali. L’elenco nazionale dovrà trovare spazio in una sezione dedicata del sito internet del ministero della Salute e i dati contenuti negli elenchi regionali dovranno prevedere i dati anagrafici del direttore di struttura complessa, l’azienda sanitaria (Asl, Ao, Irccs, aziende ospedaliero-universitarie e Policlinici) di cui questo fa parte, l’incarico affidato al primario con relativa disciplina e periodo di validità.
Più completi e complessi i dati che Regioni devono trasmettere al ministero. E che non devono necessariamente (o non possono per ragioni di privacy) essere pubblicati nell’elenco nazionale sul sito della Salute. Oltre al codice identificativo della Regione devono indicare mese e anno oltre il quale i dati trasmessi non possono essere pubblicati nell’elenco nazionale, il codice fiscale, i dati anagrafici del primario e il codice che identifica l’azienda sanitaria (come nel precedente elenco per il sito) e poi anche il codice della professione relativo alla disciplina, quello della disciplina oggetto dell’incarico, la data di inizio del periodo di validità di questo e la data di fine attività lavorativa del direttore o di fine rapporto con l’azienda sanitaria.
La trasmissione dei dati avverrà solo in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche indicate dalla Salute sul formato on line delle trasmissioni e le modalità di segnalazione delle anomalie ai soggetti interessati.
Il disciplinare tecnico si completa con l’elenco dei codici delle professioni e delle discipline.
Il Sole 24 Ore sanità – 26 settembre 2013