Le Regioni hanno approvato le loro “Linee guida per l’applicazione degli effetti della Legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio Sanitario Nazionale”, che svincolano per il comparto e la dirigenza alcune materie economiche bloccate da precedenti leggi (122/2010 e 147/2013, Dpr 122/2013). In particolare, vengono ripristinate per la Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario, tutte le possibilità di progressione dell’indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività per gli appartenenti alle 2 Aree della Dirigenza. Non essendo stato poi riproposto per il 2015 il limite alla determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni integrative stabilito dalla legge 122/2010, vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali al 31 dicembre 2014. Le linee guida
Proprio in virtù di questa disposizione, sempre al 31 dicembre 2014 si ha il consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto delle somme che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza. Non risultano invece possibili eventuali alimentazioni dei fondi contrattuali con risorse dai bilanci aziendali, almeno per quanto riguarda eventi accaduti fino alla vigenza della legge 122/2010.
Inoltre dal 2015, e solo per quest’anno e non per il pregresso, vengono ripristinati anche gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza con le risorse che derivano dalla retribuzione individuale di anzianità e, quindi, il fondo aumenterà a partire dal 2016.
Infine, viene ripristinata, per il personale del comparto, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all’interno delle categorie contrattuali.
Trattamento economico dipendenti, focus sulle linee guida delle Regioni
di Stefano Simonetti. Il 23 aprile scorso la Conferenza delle Regioni ha diramato le Linee guida per l’applicazione di alcuni passaggi della legge di stabilità 2015. In particolare si tratta del ritorno alla normalità del trattamento economico del personale del Ssn, con la nota ed ovvia esclusione del rinnovo economico dei contratti bloccati dal 2011. Sulla problematica avevamo già ampiamente descritto gli effetti positivi della legge 190/2014 (vedi articoli correlati). Il contenuto delle linee-guida è molto stringato e si limita a segnalare quali istituti economici vengono rispristinati in conseguenza della mancata riproposizione di alcuni commi dell’art. 9 della legge 122/2010. I commi interessati secondo il documento sono l’1, il 2-bis e il 21, terzo e quarto periodo. Viene dimenticato il comma 2 il cui ultimo periodo vietava l’aumento del valore dell’incarico dirigenziale al nuovo titolare o al medesimo in caso di rinnovo. Le linee guida regionali
Poteva altresì essere segnalato – per completezza di esposizione – che altre disposizioni dell’art. 9 hanno ormai carattere strutturale e non congiunturale e sono, quindi, entrate a regime nell’ordinamento; sto parlando del comma 28 (tetto di spesa per il lavoro flessibile) e del comma 32 (possibilità di ridurre il valore dell’incarico dirigenziale alla sua scadenza). Come si diceva, le indicazioni regionali non sono particolarmente innovative e appaiono una mera ricognizione. Tuttavia un passaggio lascia perplessi e precisamente nel secondo punto laddove viene detto che “vengono conseguentemente ripristinate ….. le consistenze dei fondi contrattuali al 31.12.2014”. L’affermazione è ineccepibile ma merita un approfondimento. Infatti è corretta nella misura in cui si intende tacitamente integrata da questo periodo: “al netto degli importi da decurtare derivanti dalle cessazioni dal servizio avvenute nel corso del 2014”. E’ chiaro che il trascinamento del 2014 (cioè le decurtazioni per i cessati l’anno scorso) produce ancora effetti. Quando si dice che dal 2015 non si effettuano più decurtazioni ci si deve riferire evidentemente alle conseguenze delle cessazioni che decorrono dall’1.1.2015 e che avrebbero prodotto decurtazioni a valere sul 2016. Tale lettura dovrebbe essere scontata anche alla luce della Circolare della stessa Conferenza delle Regioni del 10 febbraio 2011 che al paragrafo 6, nel dettare le modalità operative della riduzione, afferma testualmente: “questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio”. Tutto qui.
L’occasione poteva anche essere utilizzata per dire qualcosa in più sulle fasce dell’indennità di esclusività rispetto alle quali sembra che i ritardi e le incertezze delle aziende sanitarie siano frequenti (il caso di chi ha compiuto l’anzianità nel periodo 2011-2014, i tempi delle verifiche, la questione degli arretrati, ecc.). Altro aspetto piuttosto importante è la distinzione di valenza strategica tra i due maggiori istituti “sbloccati”: le fasce dell’esclusività devono essere attribuite – fatta soltanto salva la previa valutazione positiva – alle scadenze fissate e non sono affatto discrezionali mentre la progressione economica del comparto è solo una possibilità che va esercitata in presenza di condizioni ben precise: innanzitutto la volontà dell’azienda di attribuirle, la capienza del fondo, selezioni rigorose.
A quest’ultimo proposito sarà interessante vedere come le aziende si comporteranno, visto che le norme innovative del decreto Brunetta del 2009 non sono in pratica mai state operativamente attuate a causa del blocco della legge 122. Sarà finalmente il momento di vedere che questi benefici «avvengono secondo principi di selettività» e sono destinati «ad una quota limitata di dipendenti»?
Quotidiano sanità e Sanita24 – 30 aprile 2015