Niente obbligo di permesso per il dipendente pubblico che effettua visite mediche, terapie ed esami diagnostici . In tutti questi casi si torna, almeno fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, alla vecchia disciplina, che in pratica prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia. La novità arriva dalla sentenza 5714/15 del Tar Lazio che, accogliendo l’impugnazione da parte di un sindacato, ha cancellato la parte della circolare 2/14 della Funzione pubblica in cui appunto si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. Per capire il problema occorre risalire al decreto «pubblico impiego» del 2013 (articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13), che aveva modificato le vecchie regole scritte all’articolo 55-septies del Dlgs 165/2001.
La norma
Il decreto del 2013 ha disposto che «nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica». In sintesi, la nuova regola del 2013, rispetto alla precedente versione del comma interessato, ha operato tre modifiche, ossia:
• ha sostituito le parole «l’assenza è giustificata» con «il permesso è giustificato»;
• ha inserito dopo le parole «di attestazione» quelle «anche in ordine all’orario»;
• ha aggiunto, circa le modalità di trasmissione della certificazione a cura del medico o della struttura, anche privati, il seguente periodo: «o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica».
Le istruzioni ministeriali
Sulla portata applicativa è intervenuto ancora il dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 2/2014. Palazzo Vidoni ha ritenuto, in particolare, che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi «per documentati motivi personali», secondo la disciplina dei diversi contratti nazionali di comparto, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). Pertanto, la giustificazione dell’assenza, deve avvenire mediante attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione, recante il relativo arco orario, che deve essere o consegnata a mano dal dipendente o trasmessa telematicamente dal soggetto che abbia eseguito la prestazione. Se poi la visita medica si innesta su una patologia conclamata, allora essa rientrerà nell’ambito dell’assenza per malattia attestata dal medico curante e trasmessa telematicamente all’amministrazione. Qualora, inoltre, i trattamenti terapeutici debbano essere plurimi ed incidenti sulla capacità lavorativa del dipendente, è sufficiente, anche una certificazione unica, anche cartacea, rilasciata dal medico curante, che la attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medesimo dottore. Certificazione, questa, da produrre a cura del lavoratore alla propria amministrazione prima dell’inizio delle terapie, contestualmente al relativo calendario programmato. A questa consegna deve fare seguito quella delle singole attestazioni di presenza.
Il contenzioso
La circolare 2/2014 è stata impugnata davanti al Tar da un’organizzazione sindacale per la parte in cui disponeva che «per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei contratti nazionali, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)». Il Tar ha osservato che l’utilizzo della parola «permesso», invece della seconda espressione «assenza» adottato dalla precedente legge, trae fondamento dalla consapevole esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per visita medica tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversa dalla malattia. Peraltro, la ratio del Dl 101/2013 è proprio quella di impedire l’abuso delle «assenze per malattia» da parte di pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata che, se ancorate ad uno stato patologico in atto, temporaneamente invalidante, possono certamente essere giustificate dal medico curante come tali a suo giudizio tecnico, discrezionale. Ne consegue che, in tale ultimo caso, né la nuova norma né la circolare 2/2014 hanno inteso eliminare l’assenza per malattia conclamata come assenza giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.
Le conseguenze
Tuttavia, argomenta il Tar, anche se la riforma abbia inteso riferirsi al «permesso» proprio per indicare assenze diverse da quelle derivanti dalla «malattia», non può ritenersi, come viceversa desume la circolare, «che il riferimento ai “permessi” debba essere inserito “sic et simpliciter” nell’ambito della normativa contrattale collettiva vigente, senza alcuna modifica e/o integrazione». Inoltre, sostiene il Tar, se per queste esigenze di visita medica si imponesse l’utilizzo immediato di quel tipo di permessi, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che «ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali” diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro». Pertanto, concludono i magistrati, la nuova regola del 2013 non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento. (Il Sole 24 Ore)
VISITE SPECIALISTICHE, PER IL TAR SONO MALATTIA
La circolare della Funzione pubblica, con la quale è stato imposto ai dipendenti pubblici di utilizzare i permessi per motivi personali, quando devono sottoporsi a visite specialistiche, è stata annullata dal Tar del Lazio con una sentenza depositata il 14 aprile scorso (5714): la regolazione di questa materia è di competenza del tavolo negoziale. E dunque, la Funzione pubblica non ha titolo a regolarla autonomamente con circolare o altri atti amministrativi. Va detto subito che le sentenze del Tar del Lazio, quando dispongono l’annullamento di atti amministrativi, valgono per tutti. Dal 14 aprile scorso, dunque, la circolare annullata non esiste più. E ciò dovrebbe sgombrare il campo dagli equivoci in questa delicata materia che, giova ricordarlo, regola anche i controlli medici che vengono effettuati periodicamente dai malati di cancro. Non sono rari i casi di lavoratori che, sebbene gravemente ammalati, non hanno potuto imputare a malattia le assenze per visite specialistiche e, dopo avere esaurito i permessi previsti dall’articolo 15 del contratto, hanno dovuto utilizzare l’aspettativa. Ciò proprio per effetto dell’interpretazione adottata dal dicastero guidato da Marianna Madia, spazzata via dal Tar con la sentenza del 14 aprile. E che rimarranno senza alcun risarcimento. Perché il Tar, avendo annullato (e non dichiarato nulla) la circolare, di fatto ne ha legittimato l’applicazione dalla data di emanazione della circolare (17.02.2014) fino alla data di pubblicazione della sentenza (14 aprile 2015). Adesso, però, la sentenza del Tar riporta in vita le norme contrattuali, che consentono ai lavoratori di imputare a malattia anche le assenze per visite specialistiche. E la sentenza è vincolante per tutti, dispiegando effetti fin dalla data di pubblicazione. E continuerà a farlo anche se l’amministrazione la impugnerà davanti al Consiglio di stato, fino all’emissione dell’eventuale ordinanza sospensiva o della sentenza definitiva. (ItaliaOggi)
21 aprile 2015