Titolo chilometrico – «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro» – per la circolare del ministero della Pa che conferma e regola l’uscita obbligatoria (con poche eccezioni) dalla Pubblica amministrazione per chi abbia raggiunto l’età della pensione e ridefinisce la disciplina della risoluzione unilaterale. Il documento, appena firmato dalla ministra Marianna Madia, in applicazione del dl 90 del giugno scorso, è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti, ma il ricambio generazionale dei dipendenti pubblici si può dire definitivamente avviato. Tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l’anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne)e hanno compiuto 62 anni di età.
Le nuove regole rispetteranno i regimi speciali dei dirigenti medici. Il limite massimo per il pensionamento è, per questi professionisti, a 65 anni o, su richiesta dell’interessato, a 40 anni di contributi purché non si superino i 70 anni di età .
L’amministrazione, in questi casi, potrà concedere l’allungamento del rapporto di lavoro se non si determina un «aumento del numero dei dirigenti». I regimi speciali per i quali non si applica il pensionamento unilaterale, oltre ai dirigenti medici responsabili di «strutture complesse» sono i magistrati, appunto, e i professori universitari.
Circolare a sei mesi dalla conversione del Dl Madia
Il decreto legge “Madia” n. 90/2014 (convertito in legge 114/2014), entrato in vigore quest’estate, prevedeva dopo il 31 ottobre 2014 l’abolizione del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare dopo il raggiungimento dei requisiti per la messa a riposo. Solo per i magistrati il termine è stato, già nel decreto, esteso al 31 dicembre 2015. Il provvedimento prevede la risoluzione del rapporto di lavoro «obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale». Nel calcolo dei requisiti validi per il pensionamento unilaterale (ma non penalizzante) vengono considerati tutti i contributi totalizzati in diverseamministrazioni.
Toghe, “trattenuti” in servizio fino al 31 dicembre
Quanto alla disciplina speciale, si precisa, «la data limite per l’efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data». Quanto al personale della scuola, il regime «ha esaurito i suoi effetti il 31 agosto 2014. Nessun dipendente del comparto scuola, quindi, può trovarsi ancora in servizio in virtù del trattenimento eventualmente operato».
La disciplina transitoria dei trattenimenti
«Essendo già scaduto» il termine del 31 ottobre 2014, «i trattenimenti non possono proseguire», si legge nel testo della circolare pubblicata sul sito della Funzione pubblica. «A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci. I trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati ex lege».
Le ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro
La circolare, concordata nei contenuti con il ministero del Lavoro, analizza anche le ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro che riguardano in particolare il caso in cui il deipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’eta limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, il rapporto di lavoro preosegue «per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età».
Il regime speciale per i dirigenti medici
Un paragrafo è poi dedicato al regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, per i quali continua a valere la normativa previgente che individua il limite massimo per il collocamento a riposo al compiemto del 65mo anno di età «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con limite massimo di permanebnza al settantesimo anno di età».
I casi speciali. Per direttori struttura complessa e direttori professioni sanitarie limite a 70 anni, ma con dei limiti.
La circolare dedica anche una sezione ad hoc le eccezioni in cui si ribadisce che “in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge”.
È mantenuta l’esclusione per i magistrati e i professori universitari, che viene estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (per la categoria dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica). Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa si sottolinea che “perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell’interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.
Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, “le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”.
Questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti. L’amministrazione potrà tuttavia non accogliere l’istanza stessa ove “decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l’utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l’indebita lesione dell’affidamento degli interessati”.
Ridefinita la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Tra le novità del Dl Madia, la ridefinizione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. In materia, la circolare specifica come il Dl 90/2014 esclude un limite temporale di applicabilità, in maniera che l’istituto è utilizzabile a regime da tutte le Pa. Ampliata anche la platea delle amministrazioni interessate, con inclusione della Autorità indipendenti. Rimangono invece fuori dall’ambito di applicazione le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali, come il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. In termini di procedura, la riformulazione della normativa «rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati». Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova normativa stabilisce in sei mesi.
Il Sole 24 Ore – 20 febbraio 2015