Con una nota del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute è stato trasmesso il 22 novembre un nuovo dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell’inflenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e l’istituzione di una ulteriore ZUR. DISPOSITIVO MINSALUTE ZUR 22 NOVEMBRE 2021.
Per evitare una diffusione “incontrollabile” del virus dell’influenza aviaria, il Ministero della Salute vara nuove misure sanitarie. Applicate le norme previste dai nuovi regolamenti europei per il controllo delle malattie trasmissibili. Delega possibile a Veterinari non ufficiali per limitare gli accessi negli allevamenti. Obbligo di collaborazione con la Asl. Ulteriori casi negli uccelli selvatici: “elevata circolazione del virus nell’ambiente”.
La conferma di focolai di influenza aviaria nelle province di Padova e Brescia richiede la modifica dell’attuale estensione della Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) definita il 5 novembre scorso.
Continuano a crescere nella Provincia di Verona (la più colpita dall’epidemia) i focolai di influenza aviaria negli allevamenti, ma anche nel Padovano e in Lombardia sono stati confermati nuovi focolai. A ieri i focolai confermati erano 87.
La situazione sta destando allarme per il dilagare dell’epidemia e per le difficoltà di abbattimento e smaltimento, rese problematiche dall’elevato numero di animali coinvolti.
La sorveglianza passiva è rafforzata. L’articolo 1 prevede, tra le altre misura che sull’intero territorio nazionale si conferma l’obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare tempestivamente all’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti anche minimi della mortalità o variazioni dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua, in applicazione a quanto previsto dal Regolamento 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell’IZS competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici
Nell’intero territorio delle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018 è sospesa la pratica di utilizzo quali richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. Si precisa che gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.
E’ sospeso il rilascio di esemplari per il ripopolamento di selvaggina da penna proveniente dalle e nelle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.
Sommario
Articolo 1 – (Misure di gestione del rischio di diffusione dell’influenza aviaria sul territorio nazionale e nelle zone A e B dell’Accordo Stato regioni)
Articolo 2 – (Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR))
Articolo 3 (Sorveglianza negli allevamenti situati nella ZUR , escluse le zone di protezione, nelle altre Regioni a rischio e nel rimanente territorio nazionale)
Articolo 4 – (Movimentazioni verso il macello, sorveglianza e misure aggiuntive di prevenzione nelle zone di protezione)
Articolo 5 – (Integrazione delle misure di sorveglianza e controllo sul territorio nazionale)
Articolo 6 – (Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)
Articolo 7 – (Separazione funzionale)
Articolo 8 – (Misure di biosicurezza)
Articolo 9 – (Abbattimenti)
Articolo 10 – (Obblighi degli operatori, dei tecnici, dei veterinari aziendali e dei responsabili delle filiere)
Articolo 11 – (Durata delle misure e disposizioni transitorie)
Allegati: Ulteriore ZUR (elenco dei Comuni) e Procedure
REGIONE VENETO. PRIMI CHIARIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE PROVVEDIMENTO MINSAUTE PROT. 27237-22/11/2021- DGSAF
HPAI prime indicazioni applicazione DGSAF 27237-22-11-21
NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
OPGR n.161 del 24 novembre 2021 – Influenza Aviaria. Ulteriori misure di restrizione a seguito dell’insorgenza di vari focolai di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) in diversi allevamenti della
provincia di Padova.
SITUAZIONE epidemiologica
A partire dal 19 ottobre 2021 il Centro di referenza nazionale (CRN) per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle ha confermato diverse positività per virus dell’Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. La maggior parte dei virus sono stati identificati come appartenenti al sottotipo H5N1. Sono stati coinvolti primariamente allevamenti di tipo industriale, soprattutto tacchini da carne situati in provincia di Verona. In tutti gli allevamenti risultati positivi sono state svolte o sono in corso le operazioni di abbattimento, pulizia e disinfezione. Le misure di controllo generali e specifiche nelle zone di protezione e di sorveglianza sono state implementate come previsto dal Regolamento Delegato 2020/687. La durata di tali misure, quando nota, viene indicata nel documento “Focolai in Italia”.
A partire dal 9 novembre 2021 il CRN per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle ha confermato diverse positività per virus HPAI sottotipo H5N1 in volatili selvatici. La lista aggiornata dei virus HPAI identificati viene indicata nel documento “Positività nei selvatici in Italia”.
- Focolai in Italia | PDF (Ultimo aggiornamento: 24/11/2021)
- Positività nei selvatici in Italia | PDF (Ultimo aggiornamento: 24/11/2021)
- Mappa focolai | PDF (Ultimo aggiornamento: 24/11/2021)