Chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con variazioni tali da non incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto al controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati in dichiarazione forniti all’agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Si conferma questo il principale vantaggio accordato ai contribuenti che si avvalgono dell’utilizzo della precompilata ed accettano integralmente il contenuto del modello precaricato dalle Entrate.
Il riscontro dei dati
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia intenzione di accettare il precompilato, sarà comunque opportuno che tutti i dati vengano accuratamente controllati.
Il sistema è, infatti, ancora lontano dal garantire la completezza delle informazioni, specie se si considera che molte tipologie di spese sono al debutto assoluto quest’anno (ad esempio spese veterinarie, interventi di recupero edilizio sulle parti comuni dei condomini, eccetera) e molti dati sono ancora precaricati nell’area di parcheggio in attesa di conferma da parte del contribuente.
La raccomandazione, quindi, è di usare, ancora una volta la precompilata inizialmente come base di controllo, dopo aver comunque radunato e raccolto ogni spesa oggetto di possibile deduzione/detrazione. Solo nel momento in cui tutto è stato attentamente vagliato, sarà possibile accettare il modello e procedere all’invio.
Ad ogni buon conto si ricorda che l’utilizzo dei dati inseriti nell’area di parcheggio (anche in caso di conferma degli stessi) rappresenta una “modifica” del precompilato che non permette di accedere ai benefici sui controlli riservati ai soli contribuenti che procedono con l’accettazione integrale.
Il 730 modificato
Il precompilato si considera “accettato” se viene trasmesso senza modifiche dei dati contenuti nella dichiarazione (l’operazione sarà possibile solo dal 2 maggio), o se le variazioni apportate non incidono sulla determinazione del reddito dichiarato o dell’imposta. Non modificano il precompilato, e quindi consentono di beneficiare del salvacondotto sui controlli formali, le variazioni dei dati anagrafici del contribuente, (con la sola eccezione del comune del domicilio fiscale), e nemmeno l’indicazione o la variazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio (sostituto), così come l’indicazione o la variazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
Nessuna modifica sostanziale al precompilato anche in ipotesi di intervento per la compilazione del quadro I (scelta per la compensazione del credito Irpef); idem in caso di opzione per versare ratealmente il debito Irpef, o in ipotesi di scelta di non versare gli acconti dovuti (quadro F).
I vantaggi del Caf
Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato interamente nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, e non sul contribuente.
In questo caso si ricorda che, l’Agenzia può comunque procedere nei confronti del contribuente solo con i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per esempio l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).
Modello Redditi precompilato
I contribuenti, così come lo scorso anno col modello Unico, possono fruire del modello Redditi precompilato. L’Agenzia ha, infatti, inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, come per il 730. Il contribuente dovrà completarlo con gli altri dati non in possesso delle Entrate come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipazione in società di persone, e poi potrà inviarlo direttamente anche senza l’ausilio di un intermediario abilitato. A differenza di quanto accade con il 730, va detto che con il modello Redditi, l’agenzia delle Entrate in ogni caso può effettuare i controlli documentali ordinari sul modello precompilato, presentato con o senza modifiche.
Il Sole 24 Ore – 20 aprile 2017
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