Rinviata, fortunatamente, al 30 settembre. La dichiarazione Imu sarà uno dei grandi grattacapi del rientro dopo le vacanze, sempre che nel frattempo il ministero dell’Economia abbia predisposto il decreto con le istruzioni per la compilazione.
Saranno infatti interessati centinaia di migliaia di contribuenti. Sicuramente tutti quelli che, rispetto alle nuove regole dell’Imu, hanno un’abitazione principale che era tale ai fini Ici ma non risponde più ai requisiti Imu. Il caso più classico è quello della mancata rispondenza tra dimora e residenza, ma non vanno sottovalutate nemmeno le tante particolarità che la disciplina Imu modifica rispetto alle regole dell’Ici. La nuova imposta, per esempio, prevede una sola pertinenza all’abitazione principale per categoria catastale (C/2, magazzini; C/6 garage e rimesse; C/7 tettoie), per cui chi nell’Ici considerava pertinenziali due garage in base alle regole locali dovrà scegliere quale delle due unità collegare all’abitazione principale per il pagamento dell’Imu. E dichiararlo.
La nuova dichiarazione è prevista dall’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 23/2011 e dall’articolo 13, comma 12 ter del Dl 201/2012. Il quadro normativo è questo: per tutti gli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali la situazione fiscale ai fini Imu sia in qualche modo cambiata rispetto alla situazione Ici (come per l’esempio di cui sopra dell’abitazione principale), oltre che per tutti quelli che verranno acquistati o la cui situazione varierà comunque entro il 30 settembre 2012, il termine per presentare la dichiarazione è lo stesso 30 settembre 2012. Si possono già immaginare le complicazioni per chi si troverà ad acquistare a ridosso della data. Inoltre, per conseguenza necessaria sembrerebbe che chi varia la propria situazione dal 1° ottobre 2012 in poi dovrà dichiarare entro il termine ordinario, cioè entro i 90 giorni successivi alla variazione.
Per chi compie atti ufficiali come un rogito o un atto costitutivo di diritto reale o una variazione catastale a seguito di modifiche che possano avere cambiato la rendita catastale, la data di riferimento sarà quella dell’atto.
Non esiste un termine perché venga fatto (o vengano fatti) i decreti attuativi dell’Economia (sentita l’Anci) con le istruzioni e, soprattutto, con la casistica delle situazioni che danno vita a variazioni significative dal punto di vista fiscale e quindi all’obbligo di dichiarazione. Bisogna infatti capire, nell’infinita casistica risolta dalla giurisprudenza e dalla prassi Ici nel corso dei 19 anni precedenti, quali chiarimenti resteranno validi anche per l’Imu.
Va anche precisato che manca un riferimento alle procedure di presentazione attraverso il modello unico informatico utilizzato dai notai (articolo 3-bis, Dlgs 463/97), la cui efficacia andrebbe confermata anche ai fini Imu. Prima, quindi, non c’era bisogno di presentare la dichiarazione Ici perché ci pensava il notaio in caso di compravendita o costituzione di diritti reali. Oggi, invece, se il legislatore non correggerà la dimenticanza, ci dovrà pensare l’acquirente o il titolare del nuovo diritto reale.
ilsole245ore.com – 27 aprile 2012