Con il Regolamento di esecuzione 483/2014 dell’8 maggio, la Commissione Europea ha stabilito le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina. Questo virus non è mai stato rilevato nell’Unione ma la diarrea suina provocata da delta coronavirus si è sviluppata in Asia e in Nord America. Il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati sono un ingrediente tradizionale del mangime per i lattonzoli. Un trattamento termico inadeguato o una contaminazione posteriore al trattamento termico possono portare alla diffusione del virus in tali prodotti.
La Commissione ha quindi ritenuto necessario rivedere le prescrizioni relative all’importazione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina.
L’osservazione scientifica indica che i coronavirus suini vengono inattivati nelle feci suine se riscaldati e mantenuti a una temperatura di 71 °C per 10 minuti oppure se vengono lasciati per sette giorni a una temperatura ambiente di 20 °C. Il virus non è sopravvissuto in un mangime secco infettato in via sperimentale immagazzinato per più di due settimane a una temperatura di 24 °C. Nei paesi terzi la temperatura comunemente applicata per l’essiccazione a spruzzo del sangue e del plasma sanguigno in tutte le loro parti è di 80 °C. Sulla base di tali informazioni, risulta opportuno prescrivere che il sangue e il plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati provenienti da paesi terzi e destinati all’alimentazione di animali della specie suina siano stati sottoposti a un trattamento ad alta temperatura e successivamente immagazzinati per un certo periodo di tempo a temperatura ambiente al fine di attenuare i rischi di contaminazione dopo il trattamento.
Data la necessità di proteggere la salute degli animali nell’Unione, vengono quindi adottatemisure di salvaguardia provvisorie. Di conseguenza, l’introduzione di tali prodotti nell’Unione dovrebbe essere accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello allegato del regolamento 483/2014. Le misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero applicarsi a decorrere dal 14 maggio e rimanere in vigore per un periodo di 12 mesi. Esse possono essere modificate sulla base di una valutazione dei rischi fondata su nuove informazioni scientifiche.
Le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
14 maggio 2014