Le disposizioni sulla depenalizzazione dei due decreti legislativi approvati venerdì dal Consiglio dei ministri prevedono regole procedurali differenti a seconda che le violazioni penali siano trasformate in illeciti amministrativi (reati sanzionati con la sola pena dell’ammenda o della multa o modifica di alcuni reati del Codice penale) ovvero vengano abrogate (reati a tutela della fede pubblica, onore e patrimonio) con istituzione di sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Reati con ammenda/multa
Le norme hanno effetto retroattivo ma, a seconda dei casi e, in particolare, se la violazione sia stata già oggetto (o meno) di un procedimento penale potranno verificarsi situazioni differenti.
Violazioni future. Per le violazioni commesse dall’entrata in vigore del decreto, ovvero scoperte in futuro ma relative a periodi per i quali esse costituivano ancora reato, gli accertatori non devono inviare la comunicazione di notizia di reato in Procura, ma seguire le regole previste dalla legge 689/81. Sarà necessario procedere alla formale contestazione della violazione, all’invio del verbale all’autorità amministrativa competente (che cambia in base alla tipologia di violazione), a rendere edotto il trasgressore della possibilità di trasmettere scritti difensivi o essere ascoltato personalmente, alla facoltà di estinguere la violazione con pagamento in misura ridotta.
Procedimento in corso. L’autorità giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, deve disporre la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.
Azione penale non esercitata. Nell’ipotesi in cui i verificatori abbiano inviato già la notizia di reato ma l’azione penale non sia stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta dal Pm che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato è estinto per qualsiasi causa, il Pm richiede l’archiviazione.
Azione penale esercitata. Nel caso di azione penale già esercitata, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità ammnistrativa competente.
Condanna. Se i procedimenti penali sono stati definiti prima dell’entrata in vigore del decreto, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
Reati su onore e patrimonio
La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno, al termine del giudizio solo nel caso in cui accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza irrevocabile di condanna. In quest’ultima ipotesi il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Nel caso di procedimenti penali in corso per uno dei vari reati abrogati non sono previsti obblighi di trasmissione degli atti dal giudice penale a quello competente per la nuova sanzione civile. Ne consegue che: per il principio del favor rei nei confronti dell’indagato/imputato va dichiarata l’archiviazione/assoluzione; la (nuova) sanzione civile potrà esser applicata dal giudice solo se la parte danneggiata decida di agire in sede civile per ottenere il risarcimentodel danno, non essendo prevista la trasmissione d’ufficio degli atti dal giudice penale o dalla Procura a quello civile competente all’irrogazione della nuova sanzione.
L’indicazione
Il Governo prova a spegnere sul nascere, poi, le polemiche sulla depenalizzazione (con riduzione delle sanzioni – si veda Il Sole 24 Ore di ieri) della condotta del manager che ostacola i revisori accese dal Movimento Cinque Stelle. L’ufficio legislativo della Giustizia ha, infatti, precisato che «c’è la disponibilità a ricalibrare la sanzione», specificando che il perimetro in cui si è mosso l’esecutivo era contenuto nella delega. In questo caso, però, emerge la disponibilità ad adeguare le sanzioni ferma restando la trasformazione in illecito amministrativo.
Antonio Iorio – Il Sole 24 Ore – 17 gennaio 2016