L’Anac con propria determinazione n. 241 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” adottata l’8 marzo scorso, ha modificato il proprio orientamento circa l’obbligo dei dirigenti medici di fornire i propri redditi, compresi i dati patrimoniali, includendo anche i responsabili di dipartimento, di struttura semplice e di quella complessa. Tale nuovo orientamento contrasta con la delibera assunta precedentemente dalla stessa Anac il 14 dicembre 2016 ma si scontra altresì con quanto disposto dal Tar Lazio con del 2 marzo 2017 con riferimento alla violazione della privacy.
“Che sia opportuno conoscere il patrimonio dei direttori generale, sanitario e amministrativo, cui compete l’allocazione della spesa, cioè gli acquisti e gli appalti è comprensibile” commenta il presidente Fvm, Aldo Grasselli. Ma aggiunge: “Che tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari con incarichi di struttura (complesse e semplici) debbano ottemperarle pur non avendo altre responsabilità se non quelle professionali, sembra una cantonata nell’applicazione della legge”.
E prosegue: “Quando si vuol far vedere, più che fare, si estendono i controlli su tutto il mondo … e poi non si controlla nessuno. E chi rubava prima ruba ancora meglio domani coperto da polveroni mediatici, un po’ narcisistici è un po’ furbetti”.
Le linee guida Anac per la dirigenza sanitaria
Venendo nel dettaglio alle linee guida Anac per la dirigenza sanitaria si specifica che Direttori generali, sanitari e amministrativi, nonché Responsabili di dipartimento, di struttura semplice e di struttura complessa sono tenuti all’obbligo di comunicare i propri compensi e le altre informazioni contenute all’art. 14, ovvero:
- a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Alle stesse figure (responsabile dipartimento, struttura semplice e complessa) e solo a loro spetta poi anche l’obbligo di comunicare i compensi percepiti dall’attività libero professionale in intramoenia.
ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA DETERMINA ANAC SULLA DIRIGENZA SANITARIA
Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle diposizioni contenute nell’art. 41 del d.lgs. 33/2013 («Trasparenza del servizio sanitario nazionale»).
In particolare, per l’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa che con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nel co. 3 di detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2, dell’art. 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse.
Per la dirigenza, come sopra individuata, il co. 3 rinvia all’art. 15 dedicato agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza». Si ritiene che tale rinvio sia un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato ridefinito, infatti, l’ambito soggettivo di applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14.
Ciò è evidente dalla medesima rubrica dell’art. 15 che fa riferimento unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non più ai dirigenti, come nella precedente formulazione. Le misure di trasparenza disciplinate all’art. 15, ora vigente, sono dunque rivolte a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
Un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti dall’art. 14.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.
In considerazione dell’enumerazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e della peculiarità della dirigenza sanitaria nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2.
Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento in merito alla formulazione dell’art. 41, co. 3, che oltre al rinvio all’art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento alle trasparenza delle prestazioni svolte in regime intramurario da considerare nell’ambito delle informazioni relative alle attività professionali, di cui all’art. 15, co. 1, lett. c).
Tenuto conto delle finalità di trasparenza perseguite dal legislatore anche nel settore sanitario, una lettura delle norme coerente con l’interpretazione sopra riportata in merito al difetto di coordinamento, consente ragionevolmente di ritenere che sia da valutare, ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art. 14, co. 1, lett. c), l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
L’elenco delle categorie soggette all’obbligo
24 marzo 2017