Dopo oltre otto mesi di stop and go, al traguardo in Aula al Senato l’esame in prima lettura della delega sulla Pubblica amministrazione, anche nota come Ddl Madia. Dopo aver terminato ieri le votazioni sugli emendamenti, l’Assemblea ha approvato la riforma con 144 voti favorevoli e 1 astenuto. Le opposizioni non hanno partecipato al voto e sono uscite dall’Aula. Si sono espressi a favore i partiti di maggioranza (Pd, area popolare) e il gruppo per le autonomie. Contro M5S, Lega, Sel, Fi, Gal. Ora il provvedimento passa alla Camera per la seconda lettura. Incarichi dalla durata quadriennale e prorogabili di due anni «per una sola volta». È questa una delle ultime novità sulla dirigenza pubblica approvate ieri, dopo diversi restyling, dall’Aula del Senato che ha dato l’ok, con più di un ritocco, a tutti gli articoli della delega Pa tranne gli ultimi due sui quali è mancato il numero legale. Il testo all’esame del Senato
Con la maggioranza che ha rischiato addirittura di andare sotto (si è salvata per un solo voto) su una modifica al capitolo dei servizi pubblici locali. Oggi è arrivato il definitivo via libera sul provvedimento che passerà all’esame della Camera per la seconda approvazione.
La formula 4+2
I dirigenti pubblici, anche con il passaggio dalla formula 3+3 anni prevista da originariamente a quella 4+2 anni, potranno dunque mantenere l’incarico per non più di sei anni a meno di non passare per un nuovo concorso. E senza incarico, dopo un periodo di collocamento in disponibilità, decadranno dal nuovo Ruolo unico della dirigenza, come prevede l’articolo 9 votato ieri, diventando di fatto licenziabili. Per effetto delle ultimi modifiche apportate al testo dal nuovo Ruolo unico presso la presidenza del Consiglio viene esclusa la carriera diplomatica. Stop, con un ritocco riformulato dal relatore Giorgio Pagliari (Pd), anche alla clausola che sanciva «il superamento degli automatismi nel percorso di carriera» della dirigenza pubblica. Novità anche sul versante della staffetta generazionale, in versione «ultra-soft», e del riordino del settore della ricerca.
Nel primo caso è passata la versione dell’emendamento (riformulato) di Hans Berger (Svp) che prevede un part time volontario per dipendenti vicini alla pensione che però sarebbero obbligati a pagare interamente l’onere contributivo a loro carico previsto per l’impiego full time. Un obbligo, quella della contribuzione aggiuntiva, che depotenzia la misura. Che di fatto istituisce solo il principio della “staffetta”.
Enti di ricerca
Sul fronte degli enti di ricerca, ha ricevuto l’ok un emendamento bipartisan (primo firmatario Fabrizio Bocchino del Misto), in versione riformulata per tenere conto anche dei paletti fissati dalla commissione Bilancio, che, facendo leva su una delega al Governo da esercitare entro 12 mesi, è finalizzato a semplificare l’attività dei ricercatori negli enti pubblici. Con sullo sfondo l’obiettivo (non esplicitato nel testo finale) di definire uno status giuridico per i ricercatori pubblici. Il tutto senza nuovi oneri per le casse dello Stato.
Vincitori di concorso
In aula non sono mancati momenti di tensione. L’opposizione, M5S in testa, ha più volte puntato il dito contro presunti “pianisti” nel Pd. Tra gli ultimi ritocchi approvati ieri, quello che apre una corsia preferenziale per le assunzioni dei vincitori di concorso. Via libera alla razionalizzazione e sfoltimento delle partecipate pubbliche, con possibilità di commissariamento in caso di bilanci in rosso. Disco verde a un emendamento a firma Linda Lanzillotta (Pd) che introduce criteri di nomina degli organi di controlli (in particolare i collegi sindacali) delle partecipate finalizzati a garantire l’autonomia rispetto agli enti proprietari. Cura dimagrante anche per le Camere di commercio, che dovranno scendere da 105 a non più di 60 con un minimo di 80mila imprese iscritte ma potranno sopravvivere nelle aree montane.
Camere di commercio
Dovranno essere poi ridotti i componenti dei consiglio delle stesse Camere di commercio con tetti alle retribuzioni per i vertici degli organi delle società controllate (ritocco Pd). Taglio anche per le Prefetture (tenendo però conto delle aree confinarie con flussi migratori come chiesto dal Pd) con la contestuale nascita degli Uffici territoriali dello Stato. Riordino o soppressione anche per gli enti inutili o in deficit. Fase transitoria di tre anni prima della soppressione della figura dei segretari comunali e stretta sugli statali assenteisti facendo leva sulle azioni disciplinari e sulla costituzione preso l’Inps di un polo unico della medicina fiscale (chiamato a svolgere i controlli). Disco verde al rafforzamento dei poteri di controllo del premier sulle Agenzie fiscali e sulla nomine dei manager pubblici
Ecco tutte le novità per la sanità e i Dg delle Asl. Medici fuori dalle nuove norme
Per le sanità passano le norme sui nuovi criteri per le nomine dei Direttori generali delle Asl. Le nuove norme sul ruolo unico della dirigenza per la Pa non riguarderanno la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, mentre sarà coinvolta la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale del Ssn. Novità anche per gli Enti pubblici di ricerca. Il Disegno di legge passa ora all’esame di Montecitorio. L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato questa mattina il Disegno di legge recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con 144 voti favorevoli e un’astensione. L’opposizione non ha partecipato al voto. Il testo passa alla Camera dei deputati. “Questa è una riforma per il Paese e non di settore. E quindi, proprio perché tocca i settori, si poteva avere il timore che si annacquasse in Parlamento. Non è stato così: il Parlamento l’ha migliorata fin dalla discussione in Commissione affari costituzionali. C’è stata una dialettica democratica, con posizioni a volte legittimamente diverse dell’opposizione”. Questo il commento del ministro Marianna Madia, intervenuta dopo l’approvazione dell’Aula.
Queste le principali misure che riguardano le pubbliche amministrazioni sanitarie.
Articolo 9 (Dirigenza pubblica)
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici:
Con riferimento all’inquadramento dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali e degli enti pubblici di ricerca.
Con riferimento all’inquadramento dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, di un ruolo unico dei dirigenti regionali. L’istituzione del ruolo unico riguarderà anche la dirigenza amministrativa, professionale (ndr. avvocati, ingegneri, architetti, geologi, attuari) e tecnica (ndr. sociologi, analisti e statistici) del Servizio sanitario nazionale. Viene esclusa, invece, la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (ndr. farmacisti, dirigenti professioni sanitarie, biologi, chimici, fisici, psicologi) del Ssn. Viene inoltre eliminata la distinzione in due fasce.
Con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato. Gli incarichi dirigenziali avranno una durata di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell’incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.
Con riferimento ai dirigenti privi di incarico viene prevista la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità.
Con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione.
Con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione:
– selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio;
– sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall’incarico e possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;
– selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l’inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall’incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
Al fine di favorire e semplificare le attività degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità delle mission di tali Enti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
– definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all’autonomia professionale, alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
– inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
– definizione di regole per gli EPR improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
– razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi-contabili-Iegislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo “a budget”;
– semplificare la normativa riguardante gli EPR e coordinarla con le best-practices internazionali.
Art. 10. (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
Art. 12. (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
Il governo entro dodici mesi dall’approvazione definitiva della legge delega sulla pubblica amministrazione è obbligato ad emanare un decreto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
– previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche.
– accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni.
– riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di conferenza tra lo Stato Regioni per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d’impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
– disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime.
– progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.
– semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.
– introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.
– rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale.
– al fine di garantire un’efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole; previsione dell’obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l’impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l’impiego territorialmente competente.
– previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell’orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione, la possibilità di conseguire l’invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l’assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche.
Il Sole 24 Ore e Quotidiano sanità – 30 aprile 2015