Pubblicato sulla Gazzetta di ieri sera il decreto approvato il 17 marzo dal Governo con tutte le nuove misure su mascherine, vaccinazioni e green pass. Una vera e propria road map per l’uscita dallo stato di emergenza che scade il 31 marzo. A quella data si chiude l’attività del Commissario straordinario che passa il testimone a una unità speciale che opererà con gli stessi poteri fino al 31 dicembre. Poi tutto passerà al ministero della Salute. Per le nuove funzioni attribuitegli il ministero potrà assumere 56 nuove unità di personale. IL DECRETO.
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta di ieri sera ed entra in vigore oggi.
Il decreto ha lo scopo primario di tracciare gli interventi e revisionare le normative in vista dell’ormai prossima fine dello stato di emergenza che cadrà definitivamente il 31 marzo.
In ogni caso il Governo si riserva comunque l’opportunità di intervenire in modo straordinario con lo strumento delle Ordinanze che, fino al 31 dicembre 2022, potranno introdurre misure derogatorie per rialzare il livello di guardia contro eventuali allarmi epidemiologici.
Con la fine dell’emergenza si concluderà anche l’esperienza del Commissario straordinario (prima Arcuri e poi Figliuolo) al quale è affidata in primo luogo la campagna vaccinale.
Al suo posto il decreto prevede comunque la istituzione di una “unità” per il completamento della campagna e per l’adozione di altri misure di contrasto alla pandemia che opererà fino al 31 dicembre 2022. A capo di questa unità un direttore di prossima nomina governativa che avrà gli stessi poteri dell’ex Commissario straordinario e un direttore vicario di nomina del ministero della Salute proveniente dagli organici del ministero.
Questa unità potrà contare su parte del personale dell’ex Commissario e su altre risorse umane del ministero della Salute che dal 1 gennaio 2023 assorbirà a sua volta le funzioni della nuova Unità.
Per questo il ministero avvierà un concorso speciale per l’assunzione di nuovo personale (in tutto 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale) e vedrà anche ampliate le sue attribuzioni con l’aggiunta ai suoi compiti istituzionali anche le funzioni “di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti”.
Qui di seguito un’ampia sintesi delle altre misure previste nel decreto:
Ordinanze Ministero della Salute
Fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:
– di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
– sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Isolamento e autosorveglianza
Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione
Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Obbligo mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
– per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
– per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Green pass base
Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”
Niente più green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.
Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.”
Green pass rafforzato
Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.”
Obbligo vaccinale personale sanitario
L’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022.
Novità per il personale sanitario sospeso per non essersi vaccinato ma guarito: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute (probabilmente 4 mesi stante alle indiscrezioni di fonte ministeriale). La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”
Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Over 50 non vaccinati al lavoro ma col test negativo. Sarà sufficiente il green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro anche per gli over 50 che fino al 15 giugno sono obbligati alla vaccinazione. Il personale no vax della scuola però non potrà svolgere la didattica a contatto con gli alunni.
Nidi e scuole infanzia
Per nidi e scuole dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
Elementari, medie e licei
in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
In generale fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.”.
Proroghe fino al 31 dicembre 2022
– Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
– Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
– Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie
Proroghe fino al 30 giugno 2022
– Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza
– Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
– Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
Usca e medici specializzandi
Confermata la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30 giugno 2022 la possibilità di stipulare contratti in favore di medici specializzandi
Monitoraggio Covid
Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
Sistema Colori
Il sistema viene abrogato con tutte le misure conseguenti.
Over 50, al lavoro subito col test. Docenti no vax, altre mansioni. Sul lavoro agile dei fragili responsabile il datore. Per i vaccini il vertice sarà ancora un militare
Sono queste alcune delle novità del decreto con le misure di contrasto alla diffusione del Covid che, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore da ieri. In particolare fino al 30 giugno è prevista la proroga dello smart working emergenziale, e la decisione rimane in capo al datore di lavoro (senza dover ricorrere agli accordi individuali con i lavoratori). Per i lavoratori fragili, sia del settore privato che del settore pubblico, la proroga al 31 marzo dello stato d’emergenza aveva comportato fino a quella data la proroga della tutela di poter svolgere la prestazione lavorativa ordinariamente in modalità agile. Una simile previsione era contenuta nella bozza del Dl, ma il comma è stato eliminato dal testo finale pubblicato sulla Gazzetta. «Il fatto che non sia espressamente richiamato dal decreto legge – spiega il professor Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all’Università La Sapienza di Roma – non esclude che il datore di lavoro possa tener presente delle condizione di fragilità del dipendente ai fini di assicurare una protezione adeguata dal rischio contagio attraverso il ricorso al lavoro agile». Protestano i sindacati e c’è chi come i Cinque Stelle che annunciano un emendamento.
Altra novità: la bozza del Dl introduceva la decorrenza del 1° aprile per i lavoratori over 50, che fino al 30 aprile devono mostrare il green pass di base per entrare nel luogo di lavoro. Nel testo finale è venuta meno la decorrenza, che dunque, parte dall’entrata in vigore del Dl, cioé ieri. Inoltre l’utilizzo delle mascherine chirurgiche come Dpi era condizionato nella bozza del Dl alle situazioni in cui non si potesse mantenere la distanza di un metro nel luogo di lavoro, mentre nel testo finale, a prescindere dalla distanza, la chirurgica è considerata sempre un Dpi fino al 30 aprile.
Tra le altre novità che potranno favorire soprattutto il turismo c’è l’abolizione del green pass per gli hotel dal 1° aprile così come per musei, terme e parchi divertimento, impianti di sci, cerimonie, ecc. Mentre per i ristoranti al chiuso basterà quello base (all’aperto invece nulla) così come per i trasporti a lunga percorrenza. Confermato l’addio a tutti i certificati verdi invece dal 1° maggio.
Tra le altre novità di peso c’è anche la possibilità per il personale scolastico non vaccinato di rientrare a scuola, ma con la condizione di non essere a contatto con gli studenti. I dirigenti scolastici dovranno infatti spostarli in altre attività. Fatto non semplice che sicuramente incontrerà qualche difficoltà nel frattempo i docenti non vaccinati potranno essere sostituiti con contratti a tempo determinato.
Il decreto inoltre crea al posto della struttura commissariale una «Unità» a Palazzo Chigi che dal 1° aprile e fino a fine 2022 si occuperà della campagna vaccinale con «gli stessi poteri del commissario» per poi passare le consegne al ministero della Salute. Alla guida della nuova «Unità» sui vaccini che assorbirà anche del personale della struttura commissariale dovrebbe andare di nuovo un militare dopo l’addio del generale Figliuolo. Con la nomina che spetta sempre a Palazzo Chigi.
Qs e IL Sole 24 Ore