Entra in vigore oggi – giorno di scadenza del decreto legge 101/2013 – la legge 30 ottobre 2013, n. 125 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», il decreto precari. Per quanto riguarda il Ssn il decreto, oltre alla stabilizzazione dei precari che dovrà concretizzarsi con un Dpcm da emanare entro fine novembre, prevede l’esclusione dalla spending review per Ordini e collegi professionali in equilibrio economico e finanziario. Intanto ieri il ministro alla Pa Giampiero D’alia ha precisato che solo i precari interessati dalle nuove procedure saranno prorogati, mentre per gli altri i contratti scadranno secondo il singolo rapporto contrattuale. Il testo coordinato della legge pubblicato in Gazzetta
“Non c’e’ necessita’ di altre proroghe indifferenziate, il nostro obiettivo e’ porre fine al precariato”. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Gianpiero D’Alia durante la conferenza stampa. Il ministro ha annunciato entro dieci giorni la emanazione di una circolare con indirizzi applicativi e interpretativi riguardo il decreto legge 101 appena pubblicato in Gazzetta. “Bisogna distinguere – ha aggiunto – tra chi ha un contratto a termine di almeno tre anni maturati nell’ultimo quinquennio o ha i requisiti della legge Prodi, per loro il problema della proroga non c’e’. Automaticamente usufruiranno della proroga”. Il ministro ha poi specificato che per chi invece non rientra in questa platea il termine di validita’ del contratto dipende dal regolamento del singolo contratto. “L’importante – ha rilevato D’Alia – e’ che vengano avviate le procedure entro l’anno di verifica del fabbisogno e delle facolta’ assunzionali delle Pubbliche amministrazioni per il 2014-2015-2016 e si avvii una procedura per utilizzare le professionalita’ interne”. D’Alia ha pero’ precisato che “se non si fanno concorsi non c’e’ bisogno di questo personale” facendo riferimento a quelle Amministrazioni che non possono fare concorsi. “Se non hanno risorse – ha concluso – non vedo come possano pagare”.
Chiarito poi che la riforma Fornero sulle pensioni è applicata anche alle Asl, la legge specifica anche che i contratti con esterni stipulati dall’Aifa per le funzioni dirigenziali possono essere prorogati se non ci sono professionalità interne, ma non oltre il 31 ottobre 2014.
Per i donatori di sangue si conferma che i lavoratori-donatori possono usufruire dei permessi lavorativi per il prelievo senza alcuna penalizzazione sul trattamento pensionistico.
Stabilizzazione negli enti Ssn. Per gli enti del Ssn, fermi restando i vincoli di legge sulle assunzioni, si applicano come in tutta la Pa i commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 4 del provvedimento in cui è prevista la possibilità di bandire concorsi fino al 31 dicembre 2016 per “recuperare” il personale a tempo determinato purché i partecipanti abbiano determinati requisiti (servizio a tempo determinato da almeno tre anni negli ultimi cinque anni, purché assunto con procedure selettive).
I bandi per le assunzioni. Il meccanismo sarà “di norma” quello di adottare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate e si terrà in considerazione l’anzianità anagrafica, di servizio e i carichi familiari. Ovviamente è previsto il rispetto dei limiti di spesa.
In attesa di un nuovo Dpcm. A regolare il tutto però dovrà essere un Dpcm (su proposta dei ministeri di Salute, Economia, Pubblica amministrazione e d’intesa con la Stato-Regioni) da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi già a fine novembre. Nel Dpcm saranno previste anche specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, per individuare i requisiti per l’accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario e per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie, con almeno 5 anni di prestazione continuativa anche se non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le liste speciali per i medici fiscali. Confermata anche la modifica del Senato che prevede per i medici fiscali Inps che «le liste speciali siano trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali sono confermati i medici inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sui precari, e che vi risultavano già iscritti al 31 dicembre 2007». In sostanza si tratta della stablilizzazione dei medici precari dell’Istituto.
Certificati per l’attività sportiva. E, infine, i certificati per l’attività sportiva non agonistica che sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. I medici per il rilascio si avvalgono dell’esame clinico degli accertamenti incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del ministro della Salute, su proposta della FnomCeO, sentito il Consiglio superiore di sanità. Tutto a costo zero per la finanza pubblica. Il Sole 24 Ore sanità – 31 ottobre 2013
Pa, assunzioni con vincoli. Il ministro D’Alia: proroga solo per chi sarà coinvolto dai concorsi
Possibile fare spazio a ingressi «flessibili» solo per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale
di Gianni Trovati. Con l’approvazione definitiva ottenuta martedì al Senato dal decreto sul pubblico impiego (Dl 101/2013), pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale», si ampliano gli strumenti di gestione del personale precario e si aprono nuove possibilità di assunzione. Ogni amministrazione, però, per l’utilizzo delle nuove regole deve tener conto dei vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale, che non vengono derogate dal decreto e anzi sono in via di rafforzamento con il disegno di legge di stabilità ora all’esame di Palazzo Madama. Lo stesso ministro della Pubblica amministrazione Giampiero D’Alia, che oggi terrà a Palazzo Vidoni una conferenza stampa per illustrare effetti e funzionamento delle nuove regole, ha chiarito ieri che non tutti gli 80mila precari in scadenza (su 122mila che ne conta il pubblico impiego, scuola esclusa) potranno salire sulle scialuppe previste dal decreto appena convertito in legge: «Quelli interessati dalle nuove procedure saranno prorogati – ha precisato il ministro in una nota – mentre per gli altri i contratti scadranno secondo il singolo rapporto contrattuale, perché non ci possono essere ulteriori proroghe».
Lo strumento principe per gli “interessati” è la nuova stagione triennale di concorsi, dal 2014 al 2016, con una riserva al 50% per i precari che abbiano totalizzato almeno tre anni di contratti negli ultimi cinque; per accompagnare la struttura del personale verso la stabilizzazione, il provvedimento permette di prorogare i contratti a termine in corso e la validità delle graduatorie dei concorsi già effettuati. Nel tentativo di frenare il diffondersi di nuovo precariato, infine, viene rafforzato il principio in base al quale le assunzioni flessibili possono essere effettuate solo per soddisfare «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» (con una modifica all’articolo 36, comma 2 del Dlgs 165/2001, che finora parlava di «esigenze temporanee ed eccezionali» e non ha funzionato troppo come argine).
La strategia, evidente, è quella di coordinare due esigenze contrapposte: la volontà di non lasciare per strada i lavoratori che hanno passato anni negli uffici pubblici senza posto fisso, e la tutela di chi ha vinto un concorso pubblico ma non ha mai ottenuto un posto di lavoro, e teme di vedersi passare davanti uno “stabilizzato”. Nasce da qui la regola del 50%, che in pratica impone di bandire concorsi per un numero di posti doppio rispetto a quello dei precari che si intendono stabilizzare: un prinsidente dell’associazione nazionale presidi Giorgio Rembado, invita la maggioranza a fare dietrofront sull’emendamento sui dirigenti scolastici: «Così facendo vengono recuperati tutti coloro che negli ultimi dieci anni si sono presentati ai concorsi e non li hanno superati: dai presidi incaricati (congelati dal 2005 in una funzione ad esaurimento) a coloro che sono risultati idonei, ma non vincitori. Ma anche quanti hanno ancora pendente un contenzioso sugli esiti di quelle prove: a prescindere dal torto o dalla ragione». Con il risultato – fa notare – che «chi non accetta il risultato di una selezione finisce prima o poi con il trovare ascolto». A suo giudizio modifiche del genere rendono «più difficile in futuro svolgere concorsi che non siano sistematicamente “impallinati” dai ricorsi, nella fiduciosa attesa di un emendamento salvatutti». cipio, però, che in ogni amministrazione deve fare i conti con i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale.
La maggioranza dei 122mila precari (scuola esclusa) oggi impiegati nella pubblica amministrazione si concentra negli enti territoriali: nel caso dei Comuni, la legge di stabilità conferma il tetto al turn over, che permette di dedicare a nuove assunzioni il 40% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell’anno precedente. Non solo: negli enti (soprattutto del Sud) in cui la spesa di personale di Comune e società controllate supera il 50% delle uscite correnti, qualsiasi assunzione è bloccata, e anche chi si attesta in prossimità del limite non può superarlo in virtù dei nuovi bandi. Il blocco totale delle assunzioni riguarda anche gli enti che non rispettano il Patto di stabilità.
Per le Regioni la regola chiave resta l’obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente (articolo 1, comma 557 della l egge 296/2006), ma vincoli decisamente più stringenti sono previsti nelle amministrazioni impegnate nei piani di rientro dai deficit sanitari. L’insieme di queste regole, come accennato, colpisce soprattutto al Sud. Giusto ieri la Uil Sicilia, per esempio, ha lanciato l’allarme su 18.500 precari che in Regione rischiano di uscire definitivamente dal comparto pubblico: a meno che intervenga l’ennesima proroga. Il Sole 24 Ore
Il decreto Pa a rischio boomerang. Le norme antiprecari potrebbero produrne altri
Gli enti potranno assumere a termine i vincitori di concorsi a tempo indeterminato
La legge di conversione del dl 101/2013, che ha visto la luce dopo un travagliato percorso nei giorni scorsi, ha introdotto una disposizione che, nell’ottica della lotta al precariato può considerarsi quanto meno imprudente.Si tratta della lettera a-bis), introdotta, per effetto del testo definitivo dell’articolo 4, comma 1, che a sua volta novella l’articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, con il seguente periodo: «Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato».
Lo scopo è di indurre le amministrazioni pubbliche a non attivare concorsi per assunzioni a tempo determinato, ma, invece, di sottoscrivere contratti a tempo determinato con coloro che abbiano vinto o siano risultati idonei in esito a concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Questo, oltre all’irrigidimento delle condizioni e presupposti alla base dei contratti a termine previsto dal dl 101/2013, si ritiene possa contribuire ad evitare la creazione di nuovo precariato.
Infatti, i contratti a termine dovrebbero essere prioritariamente sottoscritti con chi può legittimamente ambire ad un’assunzione a tempo determinato e, dunque, non potrebbe considerarsi «precario» nel senso deteriore di chi lavora con rapporti flessibili con la p.a., senza possibilità di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, in assenza di norme speciali qual è, in effetti, l’articolo 4 del dl 101/2013.Tuttavia, il legislatore spesso, come in questo caso, non fa bene i conti con la prassi o le astuzie delle amministrazioni pubbliche.La norma, per come è formulata, è perfetta per eludere, almeno nel medio tempo, esattamente le restrizioni introdotte dal dl 101/2013 all’abuso di contratti a tempo determinato.
Per acquisire prestazioni lavorative a termine occorre che vi siano, e siamo dimostrabili, esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; in assenza di tali presupposti, i contratti sono nulli e scattano responsabilità erariali e dirigenziali per i dirigenti che abbiano violato le previsioni dell’articolo 36 del dlgs 165/2001.Invece, per assumere a tempo indeterminato, non occorre alcuna motivazione, ma solo (si fa per dire) rispettare i limiti finanziari ed al turnover, posti dalle norme.
Stando così le cose, allora, potrebbe risultare semplice aggirare le norme ed acquisire prestazioni di lavoro a termine, non soggette a limiti del turnover, ma solo al contenimento della spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta nel 2009, per altro non rigidamente operante per regioni ed enti locali, invece di contratti a tempo indeterminato, utilizzando senza limiti l’espediente di bandire concorsi per lavori a tempo indeterminato e stipulando, invece, contratti a termine.
Nessuno potrebbe eccepire alcuna violazione ai limiti e vincoli previsti dall’articolo 36 al ricorso al lavoro a termine. E, tuttavia, una simile prassi potrebbe sortire comunque l’effetto di costruire una nuova tipologia di precari nel pubblico impiego: lavoratori che hanno acquisito il diritto a un’assunzione a tempo indeterminato, ma che potrebbero vedersi per lungo tempo impiegati solo a termine.Il tempo di impiego è la variabile che il legislatore non ha preso in considerazione.
La nuova fattispecie introdotta potrebbe indurre a considerare applicabile per queste particolari assunzioni i principi previsti dalle norme del dlgs 368/2001 in tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nel caso di superamento del limite massimo dei 36 mesi consentito dalla legge o dell’ulteriore termine previsto da accordi collettivi, qualora vi sia un rinnovo concordato tra datore e lavoratore.
Tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del dlgs 165/2001, non posso operare nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico. Tuttavia, qualora un vincitore di un concorso a tempo indeterminato, assunto a termine, si vedesse reiterare l’assunzione a tempo determinato per periodi prolungati potrebbe pretendere l’applicazione della «tutela reale» prevista dal dlgs 368/2001, per evitare che la sua assunzione a tempo determinato risulti solo un espediente.La legge di conversione del dl 101/2013 meriterebbe un’immediata integrazione e modifica, per disciplinare meglio il vuoto operativo che ha creato. ItaliaOggi
31 ottobre 2013