Il decreto 90/2014 (riforma della Pa) va bene secondo la commissione Affari sociali della Camera, che ha dato il suo parere favorevole al testo. Ma con alcune annotazioni sia nelle premesse che nelle sette osservazioni, anche se non vincolanti. La prima riguarda la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi abbia maturato i requisiti pensionistcici: il limite di applicazione al triennio 2012-2014 è un limite per gli effetti attesi «di un reale ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni». Poi perché, si chiede la commissione, il trattenimento in servizio non si applica ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa ma continua ad applicarsi ai professori universitari? E’ una «ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito della medesima categoria dei dirigenti responsabili di struttura complessa».
Poi una serie di annotazioni che riguardano l’ampliamento del turn over da cui il Ssn è escluso e su tutte le regole per il reclutamento di personale, tra cui ad esempio il fatto che si prevede la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica per liberare risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi e al contributo per la partecipazione alle prove di ammissione, ma non si proroga il termine del 31 marzo 2014 per l’emanazione del decreto interministeriale, previsto dal comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo n.?368 del 1999 e si dice che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica si applica a decorrere dall’a.a. 2014-2015 «con una formulazione suscettibile di dubbi interpretativi».
Poi le assicurazioni dei medici. La commissione «apprezza la finalità di aver chiarito inequivocabilmente che l’obbligo di stipulare copertura assicurativa professionale non si applica ai dirigenti medici dipendenti del Ssn», ma introduce, speiga il parere, solo limitate modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie, «lasciando aperte molte problematiche connesse al tema del rischio clinico, prima fra tutte l’obbligo delle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa, che non viene introdotto a fronte del mantenimento dell’esclusione dall’obbligo per il professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale».
E critiche la commissione le fa anche alla semplificazione delle procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, prevedendo che il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione: «desta qualche perplessità – si legge nel parere – in quanto potrebbe incidere sull’efficacia della programmazione e organizzazione del servizio sanitario regionale, nonché sulle misure introdotte dalla normativa della spending review».
Poi le osservazioni. Che di fatto danno le indicazioni su come evitare le critiche già espresse nelle premesse. Eccole.
a) all’articolo 1, valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre modifiche volte a non limitare l’intervento al solo triennio 2012-2014, ma a prevedere che l’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio abbia carattere permanente;
b) all’articolo 1, comma 5, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere che ai professori universitari che siano titolari di un incarico di direzione di struttura complessa non si continua ad applicare l’istituto del trattenimento in servizio;
c) all’articolo 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di ampliarne l’ambito di applicazione, estendendolo anche al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
d) all’articolo 11, comma 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di introdurre l’obbligo di selezione pubblica anche per le assunzioni a tempo determinato per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, analogamente a quanto disposto ai commi 1 e 2 per i dirigenti degli enti locali, chiarendo in ogni caso che la dirigenza professionale comprende anche la dirigenza sanitaria, medica e non medica;
e) all’articolo 15, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere una proroga del termine già fissato al 31 marzo 2014 per l’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 20, comma 3-bis, nonché di precisare che la durata dei corsi di formazione specialistica si applica a decorrere dall’anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione;
f) all’articolo 27, comma 1, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, accanto al mantenimento dell’esclusione dall’obbligo di assicurarsi per il professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, che le strutture sanitarie pubbliche e private siano obbligate a dotarsi di copertura assicurativa;
g) all’articolo 27, comma 2, valuti la Commissione di merito l’opportunità di mantenere o meno tale misura di semplificazione.
Il Sole 24 Ore sanita – 11 luglio 2014