di Matteo Barbero. Il dimezzamento delle prerogative sindacali nelle p.a. scatterà il prossimo 1° settembre e riguarderà tutto il personale, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 5/2014 della Funzione pubblica, che ha definito le modalità applicative dell’art. 7 del dl 90/2014 (conv. dalla legge 114/2014). Tale disposizione ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle p.a. siano ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale. Per i distacchi sindacali (fra cui sono compresi anche quelli utilizzati in forma cumulata), la riduzione è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore e non trova comunque applicazione qualora l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.
Entro il prossimo 31 agosto, tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti alle amministrazioni, che a loro volta lo comunicheranno alla Funzione pubblica al fine di consentire le opportune verifiche a consuntivo. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014.
La circolare ricorda che il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà nel rispetto dell’art. 18 del Ccnq 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico. In particolare, viene richiamata l’attenzione, sulla disposizione del comma 1 dell’art. 18, che introduce un criterio di priorità nei processi di mobilità, anche intercompartimentale. La riduzione del 50% si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti. La circolare chiarisce che, nell’anno corrente, il taglio deve essere effettuato secondo il metodo del calcolo pro-rata. Pertanto, dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014, il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 e il 31 dicembre 2014 deve essere dimezzato. Fino al 31 agosto, ogni amministrazione è tenuta a concedere i permessi, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per l’anno in corso. A decorrere dal 1° settembre, qualora in seguito alla riduzione e alla rideterminazione del contingente le associazione sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a disposizione, non potranno più essere autorizzate ulteriori ore di permesso retribuito.
Nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell’anno, si provvederà secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l’amministrazione compenserà l’eccedenza nell’anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente fino al completo recupero. Per le eventuali ore residue non recuperate per saturazione del monte-ore complessivo si procederà al recupero per equivalente.
La circolare precisa che il taglio, in ogni caso, non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle Rsu, previsti dagli articoli 2 e 4 del Ccnq del 17 ottobre 2013, nonché alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi non retribuiti e ai permessi per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione per il solo personale della carriera diplomatica e prefettizia, in quanto per essi non è previsto alcun contingente. Per le Forze di polizia a ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione della riduzione del 50%, si è previsto che alle riunioni sindacali indette dall’amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale. In caso di partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, i relativi permessi devono essere computati nel monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti a carico di ciascuna associazione sindacale.
ItaliaOggi – 23/8/2014