Ebbene, il testo dell’art. 7, che concerne l’introduzione della “flat tax” nella tassazione delle prestazioni aggiuntive dei medici, degli infermieri e degli altri operatori sanitari del Servizio pubblico nazionale, era stato commentato nel servizio“La flat tax – Un vulnus della Costituzione” , su una versione che era la terza circolata nel giro di una settimana.
L’interpretazione che era stata proposta dal sottoscritto sull’apparente discordanza fra l’immediata entrata in vigore dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e la copertura finanziaria prevista solo dal 2025, era che nel 2024 la tassazione non sarebbe cambiata e solo in sede di conguaglio fiscale determinato dalla Dichiarazione dei redditi dei percipienti, ci sarebbe stato l’impatto sul Bilancio dello Stato; queste modalità sono superate.
Nella versione definitiva in G.U. non c’è più la tassazione ordinaria al momento della liquidazione. Le modalità di tassazione sono sorprendenti: il quinto comma recita: “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. …”. In pratica tutte le erogazioni di compensi che avverranno a cominciare dalla fine del mese di giugno, vale a dire quelli maturati non solo nello stesso mese, ma anche nei mesi precedenti, dovranno avvenire con la nuova tassazione.
Cosa comporta questa modalità?
Da un punto di vista degli obiettivi del decreto la tassazione più favorevole per le prestazioni già effettuate non costituirà certo un incentivo, ma un premio insperato per i beneficiari, anche se la liquidazione potrà comportare dei problemi.
Dal punto di vista delle aziende che dovranno liquidare i compensi, si tratta di chiedere ai fornitori di software un aggiornamento dei programmi di liquidazione degli stipendi, perché fino dal momento dell’erogazione i compensi devono essere codificati separatamente, in modo da confluire a fine esercizio, nella certificazione unica, il cui schema andrà rivisto.
Una tassazione ibrida , cioè una tassazione ordinaria per le prestazioni ordinarie, comprese quelle legate all’attività intramoenia ed una tassazione separata per le prestazioni aggiuntive, non pare che abbia precedenti nella storia del sistema fiscale nazionale.
Cosa si può prevedere? Che l’adeguamento del software richieda tempo e risorse e che sia più prudente aspettare la conversione in legge del decreto per porvi mano.
E nell’attesa? Liquidare degli acconti con tassazione ordinaria o tenere in sospeso l’accredito delle prestazioni aggiuntive in attesa del software aggiornato? Probabilmente le aziende, nell’attesa, potrebbero essere costrette a sospendere i pagamenti delle prestazioni aggiuntive, creando di fatto un disagio nei confronti degli operatori che contavano su quelle liquidazioni, peraltro previste indipendentemente dal decreto.
Senza entrare in questa sede nei dettagli delle coperture finanziarie, sorprende la conclusione nell’ultimo comma: “…Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027”. Questa è la risposta a chi invoca da tempo maggiori finanziamenti per il Servizio sanitario nazionale…
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