La Regione Veneto ha emanato le prime disposizioni sull’applicazione del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136. Scopo del decreto, si legge nel dispositivo regionale, è quello di adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, abrogando la normativa nazionale in contrasto o superata, tra cui il Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR 320/1954.
Il Reg (UE) 2016/429 (e conseguentemente il Dlgs) stabilisce le misure da adottare nel caso delle malattie di seguito indicate:
– Articolo 5 lettera a): Afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità, peste equina;
– Articolo 5, lettera b): fa riferimento alle malattie elencate in Allegato II al regolamento medesimo.
Queste malattie, anche in riferimento alla specie, sono state categorizzate in malattie di categoria A, B, C, D ed E dal Regolamento (UE) 2018/1882 e s.m.i.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni relative alle zoonosi (Piani salmonella compresi) e alle TSE.
Il Reg 429/2016 considera, infine, anche le cosiddette “malattie emergenti”: per queste malattie l’obbligatorietà delle misure da intraprendere in caso di sospetto/conferma è subordinata o a un apposito atto esecutivo della Commissione o alla disponibilità di un piano di emergenza adottato in conformità all’articolo 17 dal Ministero della Salute.
NOTA REGIONE VENETO PRIME INDICAZIONI DLGS 136 2022
Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136: Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.