Il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato un decreto, per la determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.
Il decreto è giunto in attuazione dell’art. 9, comma 2, legge n. 96/2006, che delegava tale Ministero a determinare «criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale» e a definire «le modalità per l’utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali». La finalità è quella di raggiungere una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, così come risultante dalle indagini di mercato svolte. L’art. 3, legge n. 96/2006 fornisce un’utile definizione di attività agrituristica, secondo cui sono tali «le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali». Lo scopo di una classificazione omogenea delle aziende agrituristiche è quello di dare al pubblico una «idea complessiva di massima» su livello di comfort, varietà di servizi e qualità del contesto ambientale, tramite categorie di facile leggibilità, che siano quindi paragonabili alla classificazione di alberghi e campeggi, sul grado di possibile soddisfazione dell’ospite «normale». Le categorie di riferimento saranno quindi 5, ma il simbolo che le rappresenterà non sarà costituito da stelle, ma presumibilmente da soli, visto che è stato approvato il marchio nazionale dell’agriturismo italiano, sulle cui modalità applicative di utilizzo bisognerà aspettare, al massimo 1 anno, un nuovo provvedimento ministeriale. I simboli assegnati possono essere 1, 2, 3, 4 oppure 5, identificativi della categoria. Si va dall’agriturismo che «offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi», all’agriturismo «che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell’accoglienza, mettendo a disposizione dell’ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente». L’inserimento in una categoria piuttosto che in un’altra potrà avvenire in due modi, a discrezione della singola Regione: per autodichiarazione, attraverso la compilazione di un apposito modulo; per valutazione «esterna», con un sopralluogo delle autorità competenti. La classificazione si basa su requisiti concretamente rilevabili, rileva il «cosa» viene offerto, non il «come». Il pubblico potrà compiere più oculatamente la propria scelta incrociando la categoria con l’informazione sui servizi offerti ed i relativi prezzi. I servizi offerti possono essere: alloggio, campeggio, ristorazione e attività ricreative e culturali
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 20 giugno 2013