Per una scelta politica contingente, dovuta allo stato di emergenza e in considerazione del perdurare della pandemia, il Senato ha votato un emendamento (di Italia Viva) al decreto Capienze (Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali) per l’innalzamento del limite anagrafico a 68 anni per l’iscrizione all’elenco nazionale dei direttori generali delle Asl. Decreto Capienze testo
Ma non basta, nel decreto si prevede, anche, un nuovo assetto organizzativo del ministero della salute con Direzioni Generali, coordinate da un Segretario Generale. Il numero delle Direzioni Generali, incluso il Segretario Generale, è accresciuto da 13 a 15. È inoltre prevista una modifica della dotazione organica del Ministero della Salute, ad invarianza di spesa, con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale.
In passato il Ministero della salute si era espresso che, nel caso dei Direttori Generali, la previsione del requisito nel limite dei 65 anni si ricollegava a generali esigenze connesse al quadro organizzativo del Servizio sanitario nazionale, che presenta tipiche connotazioni pubblicistiche, da cui anche la necessità di rendere coerente il limite di età per il conferimento dei predetti incarichi alla normativa vigente in materia di età per il collocamento in quiescenza. Il requisito dell’età, risulterebbe coerente, secondo il Ministero, con gli indirizzi di politica legislativa, volti ad agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In altri termini, con il requisito richiesto, si intendeva bilanciare l’esigenza del trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa con l’esigenza di assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, anche a livello apicale.
Ricordiamo che la specifica previsione di un particolare limite di età per determinati tipi di concorsi, comporta l’inapplicabilità di quanto previsto a livello generale per i concorsi indetti da pubbliche amministrazioni dall’art. 3, comma 6, della stessa l. n. 127 del 1997, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 30.5.2007, n. 2753). La previsione del limite 65 anni, d’altro canto, non sembrava irragionevole, ove si consideri che l’incarico non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque, sicché il candidato scelto non potrebbe superare l’età massima dei 70 anni. Infine, il Ministero aveva, anche, affermato che le norme di limite d’età è disposto anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell’ambito del conferimento degli incarichi apicali delle strutture sanitarie e disciplinare in maniera differente situazioni sostanzialmente identiche.
Se questo è corretto, la valutazione della sussistenza del requisito della “necessità”, esige che si verifichi che il limite di età da un lato sia realmente “necessario” ai fini della finalità ricercata, e dall’altro non pregiudichi la coerenza della normativa interessata, conducendo ad un risultato opposto a quello perseguito. Da questo potrebbe nascere l’esigenza/necessità di prevedere che l’innalzamento previsto, adesso, per i Direttori Generali, possa essere ampliato anche a i Dirigenti Medici. Risulterebbe, infatti, priva di senso la discriminazione anagrafica delle disposizioni che mirano ad espellere dalla procedura i soggetti ultra sessantacinquenni, che sono poi quelli che possono vantare un curriculum ed una storia professionale che li rende maggiormente idonei a svolgere le funzioni di cui trattasi.
Il Sole 24 Ore sanità – Claudio Testuzza