Nel pacchetto di emendamenti presentati in Commissione Affari Sociali uno dei due partiti di maggioranza (la Lega non ha al momento presentato emendamenti), molte altre misure. Tra questi, oltre alle misure sulle nomine dei manager, il piano straordinario assunzioni alla deroga del blocco del turn over e le nuove regole per le nomine dei direttori generali degli Izs (art. 11), con la costituzione nell’elenco nazionale dei Dg di un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali con l’elenco di una serie di requisiti richiesti. Emendamenti FASCICOLO ART 1-10, FASCICOLO ART 10-15
Elenco idonei DG Izs. Nell’elenco nazionale viene istituita un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali con l’elenco di una serie di requisiti richiesti.
Articolo 11, sostituire il comma 5 con i seguenti:
Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 è inserito il seguente:
2-bis. Nell’elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei nella nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all’articolo 11, come 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
5-bis. Tra i requisiti richiesti: età non superiore ai 65 anni; diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Miur 3 novembre 1999, n. 509, o laurea specialistica o magistrale; comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale o internazionale e della sicurezza degli alimenti o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o privato; master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
5-ter. Nelle more della formazione della sezione dell’elenco introdotto dal presente articolo, e comunque entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati sulla base dei nuovi requisiti.
La Relatrice
Di seguito altre proposte di modifica della maggioranza.
Unità di crisi speciale. La relatrice, Dalila Nesci (M5S)propone l’istituzione di un’Unità di crisi speciale per effettuare ispezioni straordinarie presso le Asl, Ao e Aou della regione.
All’articolo 3, dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Ai fini dell’adozione dell’atto aziendale di cui al comma 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce un’Unità di crisi speciale per la Regione con il compito di effettuare, entro tre mesi dall’istituzione, visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. L’Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Entro trenta giorni dalla visita ispettiva di cui al presente comma, l’Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta una relazione sullo stato dell’erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando gli eventuali scostamenti dagli standards necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e gli interventi organizzativi necessari al loro ripristino. Ai componenti dell’Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta il rimborso delle spese documentate. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l’anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 14.
Conseguentemente, all’articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
Agli oneri previsti dagli articoli 3, comma 5, 6-bis e 9, comma 3, pari a 682.500 euro per l’anno 2019 e a 792.500 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia- mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. 40. La Relatrice.
Piano straordinario per il personale. Per garantire l’erogazione dei Lea la relatrice Nesci propone un piano straordinario per il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – 1. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il Commissario ad acta predispone, in deroga alle disposizioni di legge che determinano il blocco automatico del turn over previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, un piano straordinario concernente il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021.
2. Il piano straordinario è sottoposto, entro trenta giorni dalla sua predisposizione, alla valutazione congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA.
3. Fermo restando quanto previsto al- l’articolo 11 del presente decreto, è fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, compreso il vincolo di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. 01. La Relatrice.
Deroga al blocco del turn over. Il commissario ad acta viene autorizzato ad assumere personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione, ritenuto congruo, con priorità riservata all’ambito assistenziale dell’emergenza e urgenza.
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. In deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui all’articolo 1, commi 174,176, 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comportanti il blocco del turn-over del personale del Servizio sanitario regionale, ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, comportante notevole contrazione della soglia minima dei livelli essenziali di assistenza, determinatasi nel territorio della regione Calabria, per come accertata dal Tavolo di verifica del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari è autorizzato, per l’intera vigenza delle disposizioni di cui al presente decreto, a disporre, con propri decreti, l’assunzione in servizio, nelle aziende del Servizio sanitario regionale, del personale medico, infermieristico, ausiliario, tecnico, ostetrico e della riabilitazione, ritenuto congruo, con priorità riservata all’ambito assistenziale dell’emergenza e urgenza, nel rispetto delle procedure legislative e contrattuali vigenti. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari disporrà, altresì, con propri decreti, il trattenimento in Servizio del personale a tempo determinato delle aziende del servizio sanitario regionale che non ha ancora maturato i previsti trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, utili alla stabilizzazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015 e dell’articolo 1, commi 541, 542, 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In ogni caso, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato delle Aziende del Servizio sanitario regionale è disposto fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
10. 01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
La rosa dei candidati a DG delle Asl diventa graduatoria. Con l’emendamento si trasforma in graduatoria di merito la rosa di candidati dal quale il Presidente di regione sceglie il direttore generale delle Asl. S’introduce una disposizione transitoria nelle more di riordinare in maniera complessiva il sistema di nomine dirigenziali della sanità. Nell’immediato la disposizione rappresenta un rilevante passo in avanti nella separazione delle nomine dirigenziali dalla politica poiché la scelta del direttore generale da parte del Presidente di regione non sarà più discrezionale ma correlata ad una graduatoria e quindi al merito, sulla base di requisiti che siano coerenti con l’incarico da attribuire. Tale intervento è preliminare e funge da ponte al riordino complessivo della materia, oggetto di un disegno di legge del Movimento 5 stelle all’esame del Parlamento.
Articolo 11, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga all’articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more di revisione dei criteri di selezione dei direttori e comunque non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
La Relatrice
Formazione manageriale. Si interviene qui sui requisiti richiesti e disciplinati dal decreto legislativo che ha istituito l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Asl.
Articolo 11, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 viene così sostituita la lettera c):
attestato rilasciato all’esito del corso di master, universitario, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I corsi sono organizzati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell’Agenas o dell’Iss, e in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati operanti nel campo della formazione manageriale o con scuole di alta formazione, regionali o nazionali, riconosciute dal Ministero della Salute, con periodicità almeno biennale. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi, in particolare, dell’articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento anche se conseguiti in data posteriore all’entrata in vigore del decreto, purché i corsi siano iniziati in data antecedente.
11.4 Bologna, Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Carenza medici del Ssn. Per garantire i Lea si permette alla ziende di indire, fino al 31 dicembre 2021, apposite procedure concorsuali per medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:
Articolo 11-bis
Per garantire la continuità nell’erogazione del Lea nell’ambito del sistema di emergenza urgenza, le aziende del Ssn possono indire, fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza finalizzate all’assunzione a tempo determinato di medici, anche non in possesso di alcun diploma di specializzazione, che, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Ssn, almeno 4 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, con contratti a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di rapporto di lavoro flessibile, o che abbiano svolte un numero di ore di attività equivalente ad almeno 4 anni di servizio del personale medico del Ssn a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale.
Per indire le procedure di concorso dovranno esserci le seguenti condizioni:
a) indisponibilità oggettiva di risorse all’interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
b) assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato;
c) rifiuto, pur in presenza di graduatorie, dei soggetti utilmente collocati nelle stesse graduatorie all’assunzione;
d) indizione infruttuosa, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.
In esito alle procedure concorsuali, il personale medico privo di diploma di specializzazione è ammesso in deroga a quanto previsto dalla legge 368/99 nel rispetto della programmazione nazionale, alla scuola di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza o, se non disponibile, presso un’altra scuola di specializzazione equipollente o affine.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale medico assunto non può avere durata superiore a quella del corso di formazione specialistica e può essere prorogato una sola volta per ulteriori 12 mesi. Questo personale viene temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del Ccnl della dirigenza medica e veterinaria del Ssn. Il mancato ingresso entro un anno dalla stipula del contratto a tempo determinato nel percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto stipulato.
Le aziende potranno infine procedere, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, previa stipula di specifiche intese con le università interessate, all’assunzione di medici in formazione specialistica nell’ultimo anno di scuola con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte secondo la valutazione del direttore sanitario, sentiti il dirigente responsabile della pertinente struttura dell’azienda sanitaria e il medico preposto alla formazione o il tutore. Il medico così assunto, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione ed ha diritto a seguire il programma di formazione teorica. Non ha invece diritto al cumulo del trattamento economico.
11.01 Bologna, Baroni, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
tratto da Quotidiano sanità