Gli imprenditori agricoli che non hanno effettuato i pagamenti per i controlli ufficiali nel periodo precedente l’entrata in vigore della legge comunitaria 2010 (che ne ha sbabilito l’esenzione) sono tenuti a versare il tributo per le attività pregresse ma senza oneri o sanzioni aggiuntive. Queste le indicazioni contenute nella nota 550373 del 24 dicembre 2014 a firma del direttore della Sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, Giorgio Cester, che ha fornito chiarimenti ai dipartimenti di prevenzione e ai servizi veterinari delle Usl sull’applicazione del decreto legislativo 194/2008 e, in particolare della Dgr 2731 del 24 dicembre 2012, in merito alle sanzioni per mancato pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali relative al periodo 1 gennaio 2009-30 giugno 2010. Come si ricorderà sull’esenzione dal pagamento di tali tariffe da parte degli imprenditori agricoli e sulla sua effettiva decorrenza è regnata a lungo incertezza interpretativa.
La legge comunitaria n.96 del 4 giugno 2010 ha introdotto modifiche al campo di applicazione del Dlgs 194/2008 con l’aggiunta del comma 3 bis all’articolo 1 del decreto dove è sancito che “sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile”.
Sono stati quindi individuati i termini interpretativi della nozione di imprenditore agricolo rilevando che l’esenzione tributaria in questione richiede due presupposti per essere applicata: chi beneficia sia imprenditore agricolo e, nello specifico, svolga anche le attività indicate dall’articolo 2135.
A quel punto si poneva il problema della decorrenza dell’esenzione. In proposito è stata interpellata l’Avvocatura regionale che aveva chiarito che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Da qui la Regione Veneto ha emanato la Dgr 2731 del 24 dicembre 2012 che stabilisce che gli imprenditori agricoli che nel periodo 1° gennaio 2009-30 giugno 2010 (diciotto mesi) non hanno effettuato i pagamenti previsti debbano provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti.
Altro fronte di incertezza si è aperto poi riguardo il pagamento delle sanzioni previste dalla 194/2008 per i mancati pagamenti. A questo proposito l’Avvocatura regionale ha ritenuto che vada applicato l’articolo 10 della legge 2012/2000 che stabilisce che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria” e che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Da qui le indicazioni odierne della Sezione veterinaria regionale. E cioè “a fronte del contrasto tra le amministrazioni interessate all’applicazione delle tariffe in questione e delle incertezze manifestate dalle stesse, appare plausibile poter applicare l’istituto del legittimo affidamento e quindi, per l’operatore interessato dover pagare il tributo per le attività pregresse senza onere o sanzione aggiuntiva, con riferimento al periodo individuato dalla Dgr 2731/2012”.
A cura c.fo – 5 gennaio 2015