La Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta regionale numero 1844 pubblicata sul Bur del 4 gennaio 2012, fornisce chiarimenti sul pagamento delle tariffe di cui al Decreto legislativo 194/2008 da parte degli imprenditori agricoli. La delibera stabilisce che sono esclusi dal pagamento delle tariffe gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile (operatori che non sono specificamente vincolati al pagamento di tariffe dal Regolamento CE882/2004) nell’ambito delle sole attività ricomprese nella Sezione VI del Decreto legislativo 194/2008. Si precisa peraltro che sono assoggettati al pagamento delle tariffe previste dal Decreto 194 tutti gli operatori che esercitano le attività comprese nelle sezioni da I a V del Decreto medesimo.
In quanto per costoro sussiste comunque l’obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali disposto dall’articolo 27, comma 2 del regolamento (CE) 882/2004.
Nel Dgr si aggiunge che gli oneri di versamento riguardano tutto il periodo interessato dalla precedente sospensione e pertanto i soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione che non hanno effettuato i pagamenti previsti debbono provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, senza oneri aggiuntivi, in considerazione dell’incertezza del quadro normativo.
14 gennaio 2012 – riproduzione riservata