Il Sole 24 Ore sanità. L’Inps con la circolare n. 142 del 27 settembre ha chiarito i termini della decorrenza delle pensioni in relazione agli incrementi della speranza di vita.
La legge 22 dicembre 2011, n. 214, pur definendo nuovi requisiti certi di accesso alle pensioni, ha anticipato al 2013 il meccanismo degli incrementi della speranza di vita
Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018 tale adeguamento ha avuto una cadenza triennale. Gli incrementi vengono stimati in via prospettica dall’Istat e pubblicati ogni anno nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto, poiché in fase di certificazione vengono utilizzati incrementi determinati in via prospettica, si può verificare la circostanza che una decorrenza, certificata sulla base della speranza di vita calcolata in un periodo più remoto, possa non coincidere con la decorrenza determinata, in fase di liquidazione della pensione, sulla base degli incrementi per la speranza di vita disciplinati dal suddetto decreto direttoriale.
La circolare n. 119 del 2013, relativa alla prestazione di esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, aveva già previsto la possibilità che si verificasse la descritta eventualità: “[…] la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello – tempo per tempo – previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria”.
A tale proposito, il decreto direttoriale del 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”.
Tale decreto ha stabilito, quindi, che per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, modificando le stime precedenti, utilizzate dall’Inps, ai fini del rilascio delle numerose certificazioni di esodo.