La corrispondenza degli enti pubblici deve rispettare la privacy. Le buste non devono rivelare il contenuto della lettera. Via, dunque, timbri e diciture troppo evidenti.
Così la decisione del garante della privacy (newsletter 360 del 4 luglio 2012), che fa da monito a tutti gli uffici pubblici e privati e impedisce che il portalettere o comunque estranei apprendano dati personali, magari sensibili, al solo sbirciare il mittente. Il garante è intervenuto anche in materia di permesso di soggiorno elettronico (ok all’uso di dati biometrici) e di mediazione (prorogate le autorizzazioni per i dati sensibili). Sulla buste spedite dall’Inps, dunque, nessun segno sui dati sanitari contenuti nella lettera recapitata. L’involucro della comunicazione non deve rivelare l’invalidità civile del destinatario, ma solo i dati essenziali al recapito. Il Garante della privacy ha stabilito che sulle buste utilizzate dall’Inps per l’invio di documentazione sanitaria non deve essere riportata alcuna indicazione che possa rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei destinatari.
Il garante è intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che si era visto recapitare da una filiale dell’Istituto di previdenza il verbale di accertamento dell’invalidità civile all’interno di un plico sul quale era stampato un timbro con dettagli che rendevano esplicita la sua condizione. La legge sulla privacy, invece, pretende che i plichi postali non rechino, sulla parte esterna, segni o indicazioni tali da consentire a soggetti estranei di desumere il contenuto delle comunicazioni o degli atti in essi inseriti e dalle quali possano evincersi, anche indirettamente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario. Per applicare il principio formulato dal garante sulla busta si deve riportare solamente la denominazione e l’indirizzo del mittente, senza alcuna altra formula o indicazione di dettaglio.
La decisione del garante ha rilevanza generale e riguarda tutte le pubbliche amministrazioni. Il Garante, esprimendo parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale che adegua il permesso di soggiorno agli standard europei, ha poi specificato che si possono usare i dati biometrici per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, anche se si devono osservare alcune cautele. Prorogate infine al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione civile, sia pubblici sia privati.
ItaliaOggi – 6 luglio 2012