Dopo il superamento dello ‘scogio’ riguardante il riconoscimento delle nuove professioni, si è concluso ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera l’esame del Disegno di legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche. il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente è stato trasmesso alle Commissioni competenti in modo da far pervenire i rispettivi pareri entro la seduta di giovedì 5 ottobre, nella quale potrà essere conferito il mandato al relatore. Il testo è calendarizzato in Aula per il 9 ottobre.
Rimandato adl dibattito in Aula il tema del “delicato rapporto” tra parafarmacie e farmacie dal momento che non si è riusciti in Commissione a trovare una soluzione complessiva. In tal senso, come sottolineato dal presidente Mario Marazziti, “una soluzione condivisa potrà essere trovata nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea, anche attraverso un confronto da svolgere all’interno del Comitato dei nove. In tale sede potrebbe essere trovata una soluzione anche al rilevante problema del contenzioso che riguarda le farmacie rurali in merito al concorso straordinario per l’apertura di nuove farmacie”. Il riferimento in questo caso riguarda il possibile punteggio maggiorato da riconoscere ai farmacisti rurali. Una questione che ha fatto sì che la conclusione concorsuale sia al momento da considerarsi non definitiva bensì sub judice.
All’articolo 589 (omicidio colposo) del Codice Penale dopo il terzo comma è inserito il seguente: “La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria”. Mentre all’articolo 590 (lesioni personali colpose) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.
La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.
Infine, chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.
Giovanni Rodriquez – Quotidiano sanità
28 settembre 2017