Primi passi in Parlamento per la Legge annuale Concorrenza licenziato dal Consiglio dei ministri nel novembre 2021. Tra le altre misure essa interviene anche (articolo 18) modificando la normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse imponendo una procedura più trasparente ai direttori generali delle Asl nelle nomine degli ex “primari”. Il testo, AS2469 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, è all’esame in questi giorni della Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato, in sede referente. La Commissione XII (Igiene e sanità) lo esaminerà in sede consultiva. Il testo di legge.
La proposta di modifica prevede la nomina a Direttore dell’Unità Operativa Complessa del candidato che ha conseguito il miglior punteggio sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio con la Commissione formata da tre Direttori di Struttura complessa di cui due operanti in una Regione diversa da quella dove si effettua il concorso.
Le regole in vigore oggi
Il decreto 502 del 1992 (articolo 15, comma 7 bis) che viene modificato dal ddl Concorrenza, intendeva assicurare la migliore scelta possibile in rapporto alle capacità organizzative, pratiche ed esperienziali adatte a quello specifico ambiente di lavoro. Ma gli effetti sono stati deludenti e, in alcune circostanze, addirittura “critici”. La legge Balduzzi 189/2012 aveva già integrato il decreto 502/92 prevedendo un vero e proprio concorso per titoli, gestito da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire. I direttori di struttura sono estratti a sorte da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei primari, gestito dal ministero della Salute ed aggiornato 2 volte l’anno. La commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, analizzati curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi di attività svolta, aderenza al profilo ricercato, organizza un colloquio. Alla fine dei colloqui, i “quattro” presentano al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il manager individua il candidato da nominare fra i tre indicati dalla commissione; se vuole nominare uno dei due che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve solo motivare la scelta.
Le modifiche previste dal Ddl Concorrenza
Se verrà approvato nella formulazione attuale l’articolo 18 del disegno di legge sulla concorrenza, il manager non potrà più avere margini di scelta ma dovrà indicare il primo classificato. Solo se quest’ultimo lasciasse entro i 2 anni dalla nomina, si può preventivamente concordare che subentrerà il secondo classificato. Quanto alla composizione della commissione, l’indirizzo nel ddl è che, se viene estratto a sorte un commissario della stessa regione in cui sorge l’Azienda sanitaria pubblica che bandisce il concorso, le successive estrazioni non dovranno riguardare responsabili di struttura di quella stessa regione, così da evitare il rischio di una sproporzione di voti a favore di un determinato candidato.
Fin qui il testo del disegno di legge del governo. Toccheranno ora al Parlamento l’esame e la decisione sulle nuove regole.
Articolo 18
(Conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse)
L’articolo 18 modifica(45) la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell’ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell’ente o azienda prima della nomina.
Si ricorda che le strutture complesse degli enti ed aziende in esame sono costituite(46) dai dipartimenti nonché dalle altre unità operative qualificate come strutture complesse in base alle disposizioni regionali; tuttavia, le norme oggetto della presente novella riguardano esclusivamente le strutture complesse diverse dai dipartimenti(47) .
La novella conferma (comma 1, capoverso 7-bis, alinea, del presente articolo 18) il principio secondo cui le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto di organizzazione aziendale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso a cui l’ente o azienda è tenuto a dare adeguata pubblicità; i criteri e le procedure sono in ogni caso definiti in base ai seguenti princìpi, come riformulati dalla novella in esame – questi ultimi non si applicano (nell’ambito delle aziende ospedaliero-universitarie) nelle ipotesi di unità operativa complessa a direzione universitaria, per le quali la novella conferma i princìpi vigenti (cfr. infra) -. In base ai princìpi, come riformulati dalla novella:
- la selezione – così come nella versione vigente – è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’ente o azienda interessato e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati, tramite sorteggio, nell’ambito di un elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (lettera a) del citato capoverso 7-bis). La novella prevede che, in ogni caso, almeno due di tali tre soggetti – anziché, come nel testo vigente, almeno uno dei tre – siano scelti tra i responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella in cui abbia sede l’azienda interessata. La novella – rispetto al testo vigente – inserisce la previsione che la commissione sia composta in base al principio della parità di genere; al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire se la parità debba essere commisurata con riferimento anche al direttore sanitario summenzionato, considerato che, in merito, la prima parte della norma fa riferimento alla “metà dei direttori di struttura complessa” (i quali sono in numero di tre). Il presidente della commissione, in base alla novella, è il componente, tra i membri sorteggiati, con maggiore anzianità di servizio, mentre il testo vigente prevede l’elezione da parte della medesima commissione (con scelta nell’ambito dei membri sorteggiati); si valuti l’opportunità di chiarire se e quali incarichi precedenti si computino, ai fini in oggetto, nell’anzianità di servizio. La novella conferma che, in caso di parità, nelle deliberazioni prevale il voto del presidente;
- la commissione (lettera b) del citato capoverso 7-bis) definisce la graduatoria – attribuendo a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente – e il direttore generale dell’ente o azienda procede alla nomina del candidato con il miglior punteggio, ovvero di quello più giovane di età tra quelli aventi il miglior identico punteggio. Il testo vigente prevede invece che la commissione presenti al direttore generale una terna di candidati, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, e che il direttore generale proceda alla nomina nell’ambito della terna, motivando analiticamente la scelta nel caso in cui intenda nominare uno dei due candidati non aventi il migliore punteggio. Restano ferme le altre norme sui criteri e le modalità di formazione della graduatoria; secondo tali disposizioni, la commissione riceve dall’ente o azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e procede sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali), dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio(48) . Resta ferma la norma secondo cui l’ente o azienda può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico in esame, nel caso di dimissioni o di decadenza del dirigente nominato, si procede alla sostituzione in base alla selezione già operata; al riguardo, la novella prevede il conferimento dell’incarico mediante scorrimento della graduatoria, mentre il testo vigente prevede il conferimento ad uno degli altri due soggetti facenti parte della terna iniziale;
- il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell’ente o azienda prima della nomina (rispetto alla norma corrispondente del testo vigente, la novella – di cui alla lettera d) del citato capoverso 7-bis – inserisce la previsione della pubblicazione suddetta dei criteri di attribuzione del punteggio e della graduatoria).
Come accennato, la novella conferma i princìpi vigenti – con riferimento alle aziende ospedaliero-universitarie – per l’ipotesi di unità operativa complessa a direzione universitaria. In base ad essi: la nomina dei responsabili (di tali unità operative complesse) è effettuata dal direttore generale dell’azienda, d’intesa con il rettore – sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale – sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare (lettera c) del citato capoverso 7-bis); i curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati sui siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati (lettera d) del medesimo capoverso 7-bis).
Si ricorda altresì che l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi – prorogabile di altri sei -, a decorrere dalla data di nomina, sulla base della valutazione relativa al medesimo titolare(49) .
45) La novella in esame concerne l’articolo 15 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
46) Cfr. l’articolo 15-quinquies, comma 6, del citato D.lgs. n. 502 del 1992.
47) Per il conferimento degli incarichi di direttore di dipartimento, cfr. l’articolo 17-bis del citato D.lgs. n. 502 del 1992, nonché, per il dipartimento di prevenzione, l’articolo 7-quater, comma 1, dello stesso D.lgs. n. 502, e successive modificazioni.
48) Come detto, la novella specifica che i criteri di attribuzione del punteggio devono essere stabiliti preventivamente.
49) Cfr. il comma 7-ter del citato articolo 15 del D.lgs. n. 502 del 1992