Sospese «decine di migliaia» di prestazioni legate al reddito, quali per esempio gli assegni sociali, le invalidità, le pensioni ai superstiti e quelle integrate al minimo.
Di questa operazione ha dato notizia l’Inps con il messaggio 47 del 2 gennaio 2012. ‘Istituto non fornisce ancora il numero preciso delle prestazioni sospese. Ma indicandolo genericamente in «decine di migliaia» lascia capire che sono tantissime le persone che in questi giorni hanno ricevuto o stanno ricevendo gli «avvisi di sospensione». Destinatari della missiva sono tutti coloro che non hanno fatto avere all’ente previdenziale il modello «Red» per il 2009.
«Decine di migliaia» di persone che, dal momento dell’avviso, avranno 60 giorni di tempo per comunicare quei dati. Tecnicamente, dovranno presentare all’Istituto la «domanda di ricostituzione», con la situazione reddituale propria e della famiglia sia del 2009 sia del 2010. Se lo faranno e confermeranno i requisiti per il diritto alla prestazione, allora otterranno gli arretrati. Altrimenti, dopo 60 giorni dalla sospensione, l’Istituto procederà con la revoca definitiva del trattamento legato al reddito.
Sono più di 10 milioni le persone che, anche per la bassa o nulla capacità reddituale (propria e della famiglia), hanno diritto a un trattamento previdenziale o assistenziale: sono tutti quelli che hanno un assegno di invalidità, i titolari di invalidità civile, i pensionati sociali, chi ha una pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità che sia) e tutti coloro che hanno pensioni integrate al minimo o trattamenti di famiglia (assegni familiari) e altre maggiorazioni.
Nei loro confronti la verifica dei redditi viene fatta dall’Inps richiedendo ogni anno i dati reddituali del titolare della prestazione, ed eventualmente del coniuge e dei figli. Dati rilevanti sia per il diritto sia per la misura dell’assegno. La comunicazione di questi dati agli enti pensionistici può essere fatta tramite i patronati o direttamente all’Inps. Ed è obbligatoria per tutti i titolari di prestazioni legate al reddito che non fanno né il 730 né Unico. Altrimenti provvede l’amministrazione finanziaria: dal 1° gennaio 2010 il Fisco è infatti tenuto a fornire agli enti previdenziali le informazioni reddituali presenti in tutte le banche dati a sua disposizione, relative ai titolari, ai coniugi e ai familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali.
L’obbligo di comunicazione è riferito al titolare di prestazioni residente in Italia; quindi, dalla campagna reddituale 2010 (relativa ai redditi 2009) l’Inps, per i residenti in Italia, ha chiesto le informazioni reddituali sia agli interessati, sia all’agenzia delle Entrate. In caso di mancata comunicazione o di assenza di quei dati, le prestazioni collegate al reddito vengono dapprima sospese.
Se poi, entro i 60 giorni successivi alla sospensione, viene fatta la dichiarazione, allora la prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, accertando il diritto anche per l’anno in corso. Invece, se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a questo titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. La disposizione riguarda anche i soggetti residenti all’estero.
Con il messaggio 18295 del 26 settembre 2011, l’Istituto aveva illustrato l’operazione di invio della comunicazione di sollecito, con la quale gli interessati erano stati nuovamente invitati a effettuare la comunicazione, prima di procedere alla sospensione delle prestazioni (prevista dall’articolo 13, comma 6 della legge 122/2010). Ora, a «decine di migliaia» di persone che non hanno provveduto all’invio entro il 30 novembre scorso l’Inps ha inviato l’avviso di sospensione, diversificato fra residenti in Italia e residenti all’estero.
Ilsole24ore.com – 5 gennaio 2012