Liberalizzate le attività economiche: basta contingenti, licenze, autorizzazioni, nulla osta o altro. Dal 30 ottobre 2012, salvo una specifica decisione del Governo, che può individuare quali sono le attività per le quali rimane l’obbligo di un atto di assenso preventivo della P.a., scatta la totale deregulation.
Ciò in quanto deve essere garantito lo sviluppo della concorrenza e la libertà dell’iniziativa economica privata. In sostanza, il Governo potrà disporre di mantenere il regime dell’autorizzazione soltanto se dimostrerà l’esistenza di un interesse generale, «costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario». Ed anche i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, potranno essere imposti soltanto sulla base dei medesimi presupposti. È quanto dovrebbe disporre l’art.1 della bozza di decreto sulle liberalizzazioni, che va definitivamente a incidere sul complesso sistema ordinamentale che dagli anni 70 in poi aveva costruito le barriere d’accesso agli operatori concorrenti. Rimangono fuori dalla mischia i taxisti, ma non gli addetti al servizio di noleggio con conducente, anche se fino ad oggi le due attività erano state regolamentate dalla medesima disciplina.
Il taglia-licenze. In pratica, con questo provvedimento, il Governo ha adottato la medesima tecnica che il Governo Berlusconi aveva utilizzato per rimuovere dall’ordinamento la pletora di leggi diventate ormai inutili. Il sistema usato, in sostanza, fa in colpo solo piazza pulita di tutte le procedure autorizzatorie, demandando all’Esecutivo il compito di salvare quelle che rispondono ai requisiti comunitari. Peraltro, in base a quanto dispone il comma 4 dell’articolo 1 dello schema di decreto legge, il Governo viene delegato ad individuare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche nonché i termini e le modalità per l’esercizio del potere di controllo dell’Amministrazione. Tuttavia, su tali requisiti individuati dall’esecutivo, dovrà pronunciarsi l’Antitrust.
Farmacie. Sul fronte più specifico delle farmacie, rispetto a quanto anticipato ieri, c’è da aggiungere che l’ultima versione dell’articolo 11 dello schema di decreto legge, «potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità di farmacie» prevede che per dieci anni, e quindi fino al 2022, tutte le farmacie in sovrannumero che saranno istituite dalle regioni e dalle province autonome nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti internazionali, nelle stazioni marittime nonché nelle aree di servizio delle autostrade in cui è già esistente una struttura ricettiva o un’attività di ristorazione, dovranno essere offerte in prelazione ai comuni. Analogo obbligo è stato previsto per le nuove farmacie aperte nei centri commerciali con superficie di vendita superiore a 10 mila metri quadrati.
ItaliaOggi – 13 gennaio 2012