Si applica dal 1° gennaio 2022 il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.32 ” Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 625/2017 ai sensi dell’art.12 comma 3 lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n.117“, che abroga, tra l’altro, il noto Decreto Legislativo 194/2008.
Entrato in vigore il 28 marzo 2021, il Decreto prevedeva un cospicuo periodo di transizione, arrivato al capolinea il 31 dicembre scorso. Si è così completato il pacchetto dei Decreti Nazionali di adeguamento dei Controlli Ufficiali (C.U.) alle nuove regole europee. In 21 articoli e 6 Allegati, il D. Lgs 32/2021 armonizza la normativa nazionale al Regolamento Europeo (UE) 625/2017 e definisce le modalità di finanziamento dei controlli e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle Autorità Competenti ai fini della verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla legislazione sulla salute e sul benessere degli animali.
Il Decreto regola il sistema distinguendo i controlli tra quelli a tariffa obbligatoria, non programmati e su richiesta, comprendendo anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, con lo scopo di garantire l’applicazione delle norme in materia di:
– alimenti e sicurezza alimentare;
– materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
– mangimi;
– salute animale;
– sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
– benessere degli animali;
– immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
Le tariffe sono applicate dalle Autorità Competenti (A.C.) alle seguenti tipologie d’attività:
– controlli eseguiti dai posti di ispezione frontaliera;
– controlli sulle navi da pesca;
– controlli per l’esportazione;
– controlli delle Autorità Sanitarie Locali;
– ispezione effettuata dal Veterinario del Servizio Sanitario nazionale per la macellazione fuori dal macello (per autoconsumo) e in caso di animali selvatici (in corso di attività venatoria) per autoconsumo o per cessione diretta.
L’innovazione del Decreto si concretizza nella modalità di “genesi” della tariffa, passando da una concezione prettamente “standard” utilizzata finora (ad egual prestazione corrispondeva la medesima tariffa, di solito stabilita a livello regionale ed indipendente dalla durata della prestazione) all’attribuzione di un valore preciso al tempo dedicato dall’operatore nell’attività specifica (valore “orario” della funzione).
Restano calcolate su base “forfettaria”, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento 625/2017, le tariffe per il riconoscimento, per la registrazione e i successivi aggiornamenti, degli stabilimenti dei settori:
a) alimenti, di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004 e di cui all’articolo 148 del Regolamento 625/2017;
b) mangimi, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) 183/2005 e di cui all’articolo 79 Regolamento 625/2017;
c) sottoprodotti, di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
d) Sanità Animale, limitatamente al riconoscimento di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento (UE) 2016/429. contribuisce alla determinazione dell’importo dovuto).