La richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non assicura al richiedente la conservazione dell’eventuale più favorevole importo economico della prestazione di cui è titolare.
Il caso
Tramutare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, questa la richiesta di una donna al giudice di Patti. Richiesta accolta e confermata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, «per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità». La questione, però, non si ferma qui. L’Inps, infatti, ricorre per cassazione. La Cassazione, con la sentenza 6588/12, smentisce quanto affermato dai colleghi del merito. La richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, infatti, non assicura al richiedente la conservazione dell’eventuale importo economico più favorevole della prestazione di cui è titolare. Più precisamente, gli Ermellini enunciano un principio di diritto che ha portato alla cassazione della sentenza impugnata: «la trasformazione della pensione di invalidità acquisita nel regime del r.d.l. n. 636 del 1939 in pensione di vecchiaia, consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione, opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione non dà titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento economico in godimento».
La Stampa – 28 luglio 2012