Vincolo di assistenza legale per tutto il procedimento Agli avvocati viene riconosciuto di diritto il titolo di mediatore
Ritorna in pista la conciliazione obbligatoria. Prima di potere agire in giudizio andrà cioè almeno fatto un tentativo stragiudiziale di accordo. Non in tutte le materie del contenzioso civile, ma solo in alcune. Tra queste il condominio, i diritti reali, le successioni, i contratti bancari e finanziari, la responsabilità in campo sanitario. La nuova versione, introdotta dal decreto del Fare per rimediare alla situazione di impasse venutasi a creare dopo che, poco meno di un anno fa, la Corte costituzionale aveva bocciato sotto alcuni profili il precedente modello da pochi mesi in vigore, punta al rilancio di un istituto considerato dal ministero della Giustizia cruciale per affrontare i carichi di lavoro degli uffici giudiziari.
E ieri, su questi punti, è arrivato il consenso del vertice della magistratura. Il presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce, anche a proposito dell’ostilità diffusa nei confronti dell’istituito soprattutto tra gli avvocati, ha invitato a riflettere su «quante spese ci sono dietro una causa da 30 euro. Quando mi dicono che è una questione di principio rispondo che non si possono fare questioni di principio di questo tipo intasando la giustizia. All’estero ci guardano come marziani perché lì le liti di condominio non arrivano in tribunale». E in termini più tecnici, ha precisato che «la nuova mediazione introdotta dal governo non va vista come una riproposizione della legge bocciata alla Consulta come qualcuno sostiene ma come uno strumento di accesso alla giustizia».
Rispetto alla precedente versione, le modifiche non sono poche e neppure irrilevanti.
Tra le principali c’è la modifica al perimetro delle materie interessate, con l’uscita delle controversie sul risarcimento danni da incidenti stradali (oggi gestite in larga parte le compagnie assicurative) e l’ampliamento della responsabilità dal campo “solo” medico a quello sanitario tout court.
Delimitati i confini, la nuova mediazione ha, per ora, un orizzonte di tempo ben preciso. 7 Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto, sotto forma associativa o societaria, sia di natura pubblica sia privata.
Per svolgere il ruolo assegnato dalla legge i diretti interessati devono aver avuto il via libera per l’iscrizione in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza del Responsabile del registro Questo modello infatti avrà a disposizione 4 anni per una verifica più compiuta in termini di efficacia, per accertare se, quanto emerso prima del verdetto della Consulta è destinato a ripetersi ora. E cioè: molti procedimenti interessati, pochi nei quali le parti si presentano e tra questi pochi una percentuale di successo discreta con il raggiungimento dell’accordo. Sempre in termini di durata, ma questa volta in termini di contenimento della lunghezza del procedimento di conciliazione, viene stabilito un limite massimo di 3 mesi.
Nel tentativo di superare o, almeno, di aggirare l’avversione del mondo forense (senza peraltro grandi risultati stando alle dichiarazioni delle associazioni di categoria registrate in questi giorni) la conciliazione da oggi operativa ha introdotto l’obbligo di assistenza legale nel corso di tutto il procedimento e ha riconosciuto all’avvocato il “titolo” di mediatore di diritto; restano tuttavia fermi gli obblighi di formazione e aggiornamento per chi è iscritto nell’elenco degli organismi di mediazione. Al verbale di intesa, se sottoscritto dai legali che ne attestano la legittimità e regolarità, è poi attribuito il valore di titolo esecutivo.
L’intervento taglia anche i costi e modifica la procedura, rafforzando il primo incontro tra le parti, che a questo punto dovrebbero essere incoraggiate a partecipare. Già nel primo appuntamento infatti, è possibile la constatazione dell’impossibilità di raggiungere un accordo e quindi della sola possibilità della via giudiziaria.
In caso di questo esito negativo allora nulla è dovuto a titolo di compenso all’organismo di mediazione.
Il Sole 24 Ore – 20 settembre 2013