Dal Sole 24 Ore. Grazie al via libera del ministero del Lavoro, sembra imminente la pubblicazione delle indicazioni dell’ Inps in materia di cumulo contributivo dopo l’estensione alle Casse professionali di tale possibilità. La legge 232/16 ha ampliato la platea di coloro che possono accedere al trattamento pensionistico senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi o alla totalizzazione nazionale (Dlgs 42/06). Per effetto delle modifiche, da quest’anno è possibile accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi per le lavoratrici (requisito innalzato di un anno per gli uomini) e il ricorso è ammesso anche qualora l’interessato abbia perfezionato un diritto autonomo al trattamento pensionistico. Tuttavia non deve risultare acquisito lo status di pensionato a carico di nessuna gestione per la quale sarebbe possibile far ricorso al cumulo, comprese le Casse autonome. La pensione di vecchiaia è comunque conseguibile con 66 anni e sette mesi e almeno 20 anni di anzianità assicurativa.
Uno degli aspetti di maggior interesse riguarda la possibilità di cumulare anche i contributi accreditati presso uno o più Casse dei liberi professionisti. Su questo punto la circolare 60/17 dell’Inps si era riservata di fornire chiarimenti disponendo di non respingere le domande di pensione intese ad utilizzare detta contribuzione, in attesa delle relative istruzioni. La pensione in regime di cumulo segue le regole di calcolo delle gestioni in cui risultano accreditati i relativi contributi, pertanto i relativi pro quota sono calcolati con le regole del sistema (ex) retributivo, misto o contributivo.
Uno dei problemi più complessi da risolvere sembra quello legato all’età in cui poter accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Talune gestioni richiedono, infatti, un’età anagrafica superiore rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’Inps. La norma originaria del 2012 (legge 228) si era preoccupata di precisare che qualora tra le gestioni vi fossero requisiti inferiori rispetto a quelli previsti “ordinariamente”, si sarebbero applicati quelli più elevati introdotti dal 2012 dalla riforma pensionistica del 2011. Non era stata contemplata (perché all’epoca non possibile) l’ipotesi in cui ci fossero stati requisiti più severi. Pertanto un lavoratore potrebbe trovarsi nella condizione di poter cumulare i contributi accreditati presso l’Inps, ma di dover attendere i requisiti maggiori previsti dalla Cassa professionale cui risulta iscritto. Tale aspetto riveste particolare importanza in attesa dei chiarimenti ufficiali, unitamente al sistema di calcolo utilizzabile per determinare i pro quota delle Casse.
Un istituto analogo al cumulo è quello della totalizzazione nazionale. Tuttavia in quest’ultimo caso, in assenza di un diritto autonomo a pensione, le regole di calcolo seguite per determinare i pro rata pensionistici seguono le regole del contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale degli stessi. Inoltre la totalizzazione è ammessa – indipendentemente dall’età anagrafica – con 40 anni e sette mesi e con un’attesa di 21 mesi legata alla finestra mobile. Nel caso di vecchiaia, l’età richiesta è di 65 anni e sette mesi e con una finestra mobile di 18 mesi.
Si ricorda che la finestra mobile è il differimento che intercorre tra la data di maturazione del diritto a pensione e la riscossione della prima rata di pensione. Sia nel caso del cumulo, sia della totalizzazione, la pensione decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti e/o di presentazione della domanda. Coloro che hanno una domanda di ricongiunzione in corso, e che intendono avvalersi del cumulo, possono esercitare il recesso entro il 1° gennaio 2018. Le somme versate saranno restituite in quattro rate annuali, senza interessi. Tuttavia tale facoltà è riservata solo a coloro che hanno maturato un diritto a pensione entro il 1° gennaio 2017.
Fabio Venanzi – Il Sole 24 Ore – 12 ottobre 2017