L’Inps con il messaggio n. 3287, del 6 settembre, ha chiarito alcuni aspetti delle nuove norme relative al conferimento degli incarichi ai pensionati in relazione al loro impegno per l’emergenza Covid. Viene specificato che nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119, è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”.
Tale legge di conversione ha inserito nel decreto-legge n. 24/2022, le norme che prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni normative, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari , viene previsto che il termine della durata massima non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza, venga prorogato al 31 dicembre 2022.
Inoltre viene confermata la norma con cui, per la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell’incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e trattamento pensionistico, continui a trovare applicazione per gli anni 2021 e 2022.
Ricordiamo, inoltre, che il comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni), ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi già previsti dal decreto-legge n. 18/2020.
Si sottolinea poi, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto disposto dal decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico previsto dalla così detta “ quota 100” e dalla condizione di pensionamento anticipato con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022 ( quota 102 ).
L’Inps , con il presente messaggio sottolinea, in fine, che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra indicate, ad eccezione solamente di quelli previsti dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 cioè le pensioni dei lavoratori così detti precoci.