Tra le misure elaborate dalla Commissione Salute anche quella di estendere agli specializzandi medici e sanitari frequentanti i primi anni delle rispettive scuole la previsione di assunzione a tempo determinato, contratti co.co. co anche per studenti terzo anno delle professioni sanitarie e consentire lettura tamponi rapidi a infermieri e assistenti sanitari. IL DOCUMENTO
Prorogare fino a 3 anni le assunzioni a tempo determinato stabilite dal Cura Italia e finanziare anche per il 2021 con 1 miliardo di euro le assunzioni straordinarie autorizzate durante l’emergenza. E ancora, estendere l’indennità di malattie infettive a tutti ruoli e prevedere una specifica indennità di rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria. Ma non solo, potenziare il numero degli infermieri nelle Rsa, aumentare di 250 milioni il finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Ssn e anche per il personale docente universitario in convenzione, i medici specializzandi e i medici dipendenti a rapporto non esclusivo. Sono solo alcune delle proposte contenute in un documento elaborato dalla commissione Salute delle Regioni e che sarà presentato oggi ai governatori per fronteggiare la carenza di personale per fronteggiare l’emergenza Covid.
Tra le proposte, che dovrebbero vale circa 3 m, anche la possibilità di applicare, sino al perdurare dello stato di emergenza, la tariffa oraria di 50 euro e di 80 euro lordi omnicomprensivi per l’acquisto di prestazioni aggiuntive, rispettivamente, nei confronti del personale dei profili sanitari del comparto e dei profili della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie.
Ecco le proposte delle Regioni
Proroga contratti assunzioni a tempo determinato. Si ritiene necessaria l’ulteriore proroga, almeno fino al 30 giugno 2021, delle disposizioni speciali relative al reclutamento del personale di cui agli artt. 2 bis, 2 ter del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, già prorogate dapprima al 15 ottobre 2020 e poi al 31 dicembre 2020 ai sensi del DL 83/2020, convertito nella legge 124/2020, e del D.L. 125/2020. Si propone inoltre la modifica della durata dei contratti di cui al comma 2 dell’art.2ter da 1 anno a “fino a 3 anni”. I contratti in essere devono poter essere rinnovati fino alla durata massima indicata. Il personale assunto, al termine del periodo emergenziale, sarà utilizzato per le attività di recupero delle liste di attesa;
Un miliardo per assunzioni. Risulta imprescindibile il finanziamento per l’anno 2021 delle assunzioni straordinarie previste dai D.L.14, 18 e 34/2020 per un importo complessivo stimato di 1 miliardo di euro da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per quota di accesso. Si propone che tra il personale da individuare e rendicontare sulle risorse previste per le assunzioni straordinarie vada ricompreso anche quello assunto a tempo indeterminato e quello reclutato tramite contratti di somministrazione
Estendere indennità malattie infettive e rischio biologico. Si chiede di prevedere la possibilità di estendere l’indennità di malattie infettive prevista dall’articolo 86, comma 6, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018 al personale di tutti i ruoli, operante nelle strutture ospedaliere, di ricovero e/o inseriti nei percorsi Covid-19, nei servizi territoriali a diretto contatto con utenze particolarmente a rischio di contagio consentendo altresì alla contrattazione integrativa la possibilità di innalzarne il valore fino al doppio dell’attuale valore economico. Una specifica indennità di rischio biologico va prevista, con norma di legge da considerare poi in sede di definizione del nuovo CCNL, anche a favore della dirigenza sanitaria che opera nelle strutture esposte a tale rischio. Per incrementare i relativi fondi contrattuali per il periodo emergenziale dovranno essere stanziati 250 milioni di euro;
Aumentare risorse per incentivi a personale. Il Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ex art.1 del DL 18/2020, convertito in L. 27/2020, va incrementato di 250 milioni di euro prevedendo, nel contempo, che ne possano beneficiare, alle condizioni previste, anche il personale docente universitario in convenzione, i medici specializzandi e i medici dipendenti a rapporto non esclusivo;
Incentivi per personale Rsa. Analoghe forme di incentivazione vanno inoltre previste per i professionisti e gli operatori delle strutture per anziani non autosufficienti e per disabili, prevedendo uno specifico finanziamento a favore delle Regioni e Province autonome di 250 milioni di euro;
Possibilità di ricorrere ad altre specializzazioni per gestione pazienti Covid. E’ necessario prevedere forme di flessibilità nella possibilità di ricorrere a specializzazioni mediche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equipollenza e di affinità delle discipline del personale dirigenziale del SSN (DD.MM. 30 gennaio e 31 gennaio 1998), maggiormente implicate nella gestione dei pazienti affetti da SARS-Cov2;
Deroghe su orario di lavoro per chi vuole fare straordinari. Devono essere previste inoltre deroghe, accompagnate da adeguate forme di tutela alla salute dei lavoratori che si rendano disponibili ad effettuare orario aggiuntivo, ai limiti di orario di lavoro e ai tetti delle ore di lavoro straordinario previsti dalla normativa vigente e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro;
Ampliare tariffa oraria per acquisto prestazioni aggiuntive. Va prevista la possibilità di applicare, sino al perdurare dello stato di emergenza, la tariffa oraria di 50 euro e di 80 euro lordi omnicomprensivi per l’acquisto di prestazioni aggiuntive, rispettivamente, nei confronti del personale dei profili sanitari del comparto e dei profili della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, oltre che per le finalità indicate all’articolo 29 del D.L. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, anche per l’effettuazione della generalità delle prestazioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con previsione della possibilità di richiedere, in caso di necessità, lo svolgimento di prestazioni aggiuntive anche agli operatori socio sanitari e agli autisti di ambulanza con la corresponsione di una tariffa oraria di 30 euro. La possibilità di remunerare prestazioni aggiuntive deve essere estesa anche al personale docente universitario in convenzione e agli specialisti ambulatoriali interni;
Utilizzo risorse per riduzione Liste d’attesa. Le risorse assegnate per il recupero delle liste di attesa dal comma 8 dell’art.29 citato e non utilizzate per tale fine devono poter essere utilizzate per finanziare la remunerazione delle prestazioni aggiuntive di cui al punto precedente;
Assunzioni anche per specializzandi dei primi anni. Va estesa anche agli specializzandi medici e sanitari frequentanti i primi anni delle rispettive scuole la previsione di assunzione a tempo determinato da parte delle degli enti del SSN, come previsto dalla L. 145/2018 per gli specializzandi agli ultimi anni di corso;
Contratti co.co. co anche per studenti terzo anno delle professioni sanitarie. Va prevista la possibilità di inserire negli enti e aziende del SSN con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con durata limitata al periodo emergenziale, così come previsto dall’ODPC n.709/2020 per le attività di contact tracing, studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie di cui alla L.251/2000 ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi, per attività di supporto a quella svolta dai professionisti sanitari;
Risorse per personale possano essere usate senza vincolo di destinazione. Le risorse destinate al reclutamento del personale dai decreti emergenziali devono poter essere utilizzate senza vincolo di destinazione. In particolare risulta necessario garantire alle regioni, e conseguentemente alle aziende ed enti del SSN, una maggiore elasticità nell’utilizzo delle risorse destinate dai decreti emergenziali, cosicché queste possano essere destinate indistintamente al finanziamento della spesa per il personale dei reparti/servizi maggiormente sofferenti, senza specifica rendicontazione e quindi obbligo di restituire eventuali risorse solo parzialmente utilizzate;
Far eseguire i tampini agli Oss. Limitatamente al periodo emergenziale, si chiede la possibilità di attribuire l’esecuzione dei tamponi per la diagnosi di SARS-CoV-2, sotto la supervisione di un professionista sanitario (infermiere o assistente sanitario), a Operatori Socio Sanitari opportunamente individuati e formati sia per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi, sia per gli aspetti tecnico-pratici mediante addestramento.
Consentire lettura tamponi rapidi a infermieri e assistenti sanitari. Va prevista la possibilità di consentire l’operazione di lettura dei test rapidi SARS-CoV2 agli infermieri e agli assistenti sanitari. Il test naso-faringeo antigenico rapido, cosiddetto tampone rapido, rientra tra i Point of care testing (POCT), ovverossia la modalità con la quale si può eseguire un test al di fuori delle strutture del laboratorio clinico di riferimento con kit e strumentazione trasportabile manualmente, in prossimità del paziente con esecuzione immediata del test.
Prorogare graduatorie. Deve essere consentita la proroga delle graduatorie a tempo indeterminato e determinato scadute dalla data di proclamazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per tutta la durata dello stesso.
Proposte per contrastare la carenza di personale infermieristico nelle strutture socio sanitarie per anziani
Aumento del fabbisogno formativo di infermieri. La misura, la cui quantificazione richiede specifici approfondimenti per quanto riguarda la determinazione del fabbisogno e la potenzialità formativa degli Atenei, si rende necessaria per rispondere in modo strutturale alla carenza infermieristica attuale. Tale intervento, qualora attuato a partire dall’anno accademico 2021-2022, potrà produrre un incremento effettivo degli abilitati a partire dalla fine dell’anno 2024.
Attività in Rsa extra orario. Possibilità, per gli infermieri dipendenti del SSR di effettuare, al di fuori dell’orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in tema di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture socio-sanitarie per anziani, previa stipula di una convenzione tra la struttura e l’Azienda Sanitaria di riferimento che disciplini le modalità di svolgimento.
Assunzione nelle Rsa di personale in pensione. Possibilità per le strutture socio-sanitarie per anziani di disporre assunzioni di personale in quiescenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia. Tale misura, volta a tamponare l’attuale carenza di infermieri nel privato/privato accreditato, potrebbe essere prevista temporaneamente, fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta di personale infermieristico nel servizio sanitario;
Prevedere l’estensione anche alle strutture socio sanitarie per anziani della possibilità di reclutare professionisti a cui sia stato consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie ai sensi dell’art.13 del D.L. 18/2020;
Efficientamento delle procedure di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attività professionali ex Decreto del Ministero della Salute 29 luglio 2010 , n. 268. Questa misura consentirebbe di ampliare il bacino di professionisti.
Proroga della possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di co.co.co) al personale infermieristico in quiescenza, di cui all’art. 2-bis, c. 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine dell’anno 2024 e non solo fino al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 ottobre 2020 – d.l. 30/07/2020, n. 83 e s.m.e. i.), anche in alternativa al reclutamento di personale mediante le ordinarie procedure di assunzione.
Riattivazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari, già previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003. La misura è orientata a formare personale OSS specializzato che, come precisato nell’Accordo vigente, collabora con l’infermiere o con l’ostetrica e svolge alcune attività assistenziali, (indicate nell’allegato A dell’accordo stesso), in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
Luciano Fassari – QUOTIDIANO SANITA
05 novembre 2020